Sentenza n. 286/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 05.04.2024 ossia: - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1630 del 27.11.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 111 del 18.12.2023, avente ad oggetto “art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (VIA statale) Impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 MW e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà e Surbo (LE). Proponente: LECCE S.R.L Parere favorevole della Regione Puglia”, conosciuta solo a seguito della visione del B.U.R.P. n. 111/2023; - il provvedimento conclusivo (ove intervenuto) della suddetta procedura di V.I.A. avente ad oggetto il medesimo impianto fotovoltaico; il procedimento di V.I.A. ministeriale rubricato al n. ID_VIP_7989 e di ogni provvedimento, atto o parere emessi all’interno del medesimo procedimento (finora sconosciuti); ogni altro parere, determinazione e provvedimento (di estremi e contenuti sconosciuti) aventi ad oggetto il suddetto impianto fotovoltaico; - ove occorra, il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale del 18.10.2023, prot. 24139-P, nonché la nota prot. 88759 del 19.02.2024 della Regione Puglia, dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione autorizzazioni ambientali, di rigetto dell’istanza del Consorzio ASI di Lecce di revisione della suddetta procedura di V.I.A., e la nota del Mite, prot. n. 103533 del 25.08.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_10824 del 29.08.2022, mai notificata al Consorzio ricorrente e conosciuta solo negli estremi per essere citata nella suddetta nota regionale prot. 88759 del 19.02.2024; - ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale. > per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.07.2024: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto R. 0000169 del 30.05.2024, mai notificato, né comunicato al Consorzio ricorrente, con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha concluso la suddetta procedura di V.I.A., esprimendo giudizio di compatibilità ambientale del progetto relativo all’impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 Mw e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Lecce, località Masseria Trapanà, e Surbo; - del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 299 del 08.04.2024 - R.U. 5421 del 23.04.2024, allegato e richiamato nel suddetto decreto; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia recante parere favorevole nell’ambito della procedura di VIA statale relativa a un impianto fotovoltaico da 48,73 MW, nonché gli atti della procedura e il successivo decreto ministeriale di compatibilità ambientale, impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e società controinteressata)
La controversia
Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Lecce aveva impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 1630 del 27 novembre 2023, il procedimento di VIA statale ID_VIP_7989, gli atti e pareri adottati nel relativo procedimento, nonché, con motivi aggiunti, il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 30 maggio 2024, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico da 48,73 MW e le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, e il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 299 dell’8 aprile 2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che nelle more le parti avevano definito la vicenda, e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura di VIA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, rilevando che fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione la parte dispone dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non potendo rilevare d’ufficio un interesse alla prosecuzione né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, dell’espressa richiesta delle parti e dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione adottata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d’ufficio alla valutazione di un interesse alla prosecuzione né sostituirsi alla parte nella relativa determinazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente determina l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di peculiarità della vicenda, di un’espressa richiesta delle parti e dell’esito in rito del giudizio.
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