Cassazione Penale, Sentenza n. 22810/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato responsabile del reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.), deducendo violazione di norme penali e processuali (art. 633 c.p.; artt. 192, 533 e 546 lett. e) c.p.p.) e vizio di motivazione. Lamenta che il primo giudice non ha valutato correttamente il contesto di una controversia di confine e l'esistenza di una servitù di passaggio, e che la condotta contestata (il transito con il trattore in due occasioni sul fondo contiguo) fosse occasionale e non idonea a integrare il reato di invasione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il reato previsto dall'art. 633 c.p. richiede un'"invasione" connotata da una certa stabilità e da un'effettiva instaurazione di un potere di fatto sull'immobile finalizzato all'occupazione o al profitto, sicché atti meramente episodici e di passaggio non integrano il reato. Essendo la condotta riconosciuta come occasionale ed episodica, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per non sussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Il fatto tipico delineato dall'art. 633 cod. pen. consiste nella condotta di "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto"
La Corte interpreta la nozione di "invasione" come implicante una qualche stabilità e permanenza sul bene altrui e l'instaurazione di un potere di fatto, anche di minima consistenza; atti precari o episodici di introduzione nel fondo non sono sufficienti a integrare il reato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso relativamente a questioni probatorie e di valutazione delle prove, ma la Corte decide sul profilo di insussistenza del fatto, non entrando in una disamina puntuale della presunta violazione di questa norma.
art. 533 cod. proc. pen.
Citato nel motivo di cassazione come norma pertinente alla regola della motivazione e della prova; la Corte, tuttavia, ha risolto il ricorso sul piano sostanziale riconoscendo l'an episodicità della condotta e l'insussistenza del fatto.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come possibile vizio procedurale relativo alla motivazione della sentenza impugnata; la Suprema Corte ha ritenuto prevalente il profilo sostanziale dell'impossibilità di integrare il reato per mancanza di elemento materiale e teleologico.
Massime di principio
- Per integrare il reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.) non basta un accesso occasionale: occorre una permanenza o un'instaurazione di un potere di fatto sull'immobile finalizzato all'occupazione o al profitto.
- Passaggi o transiti sporadici (anche se ripetuti in poche occasioni) sono, di regola, insufficienti a configurare l'invasione penale se non dimostrano una volontà di occupazione o di utilizzazione stabile del bene.
- La presenza di una controversia civile sul confine o l'esistenza di una servitù di passaggio influiscono sulla valutazione del diritto di accesso e del relativo elemento soggettivo del reato: tali circostanze possono escludere l'arbitrarietà dell'ingresso.
- Se la condotta ritenuta in sentenza è qualificata come episodica e occasionale, la Corte di legittimità può annullare per non sussistenza del fatto senza rinvio.
- Nelle impugnazioni che deducono vizi di motivazione o di prova, la Suprema Corte verifica se le risultanze processuali dimostrino comunque gli elementi costitutivi del reato; in assenza di tali elementi prevale la valutazione sostanziale sulla forma procedurale.
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