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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21386/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con ordinanza del 29/04/2022, sostenendo che la revoca era preclusa perché la causa ostativa (precedenti concessioni del beneficio) era presumibilmente già iscritta e quindi conoscibile al giudice che aveva nuovamente concesso il beneficio. Inoltre deduce che il giudice dell'esecuzione non aveva svolto gli accertamenti documentali dovuti (acquisizione del fascicolo di cognizione) per verificare se la causa ostativa fosse risultata agli atti al momento della concessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 37345/2015, Longo), ha affermato che la revoca della sospensione per causa ostativa preesistente è preclusa se tale causa era conoscibile dal giudice che aveva nuovamente concesso il beneficio, perché risultante agli atti. Ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare se le precedenti concessioni fossero documentalmente risultanti al giudice che ha deliberato la nuova concessione, e per far ciò deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p. Poiché il giudice dell'esecuzione omise tale verifica, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuova valutazione conformemente ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La norma è stata evocata come limite alla reiterazione del beneficio: la revoca può fondarsi sulla sussistenza di una causa ostativa preesistente alla concessione; tuttavia, se tale causa era già conoscibile dal giudice che ha concesso nuovamente il beneficio (risultante agli atti), la revoca è preclusa dal giudicato

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo disposto per affermare il potere/dovere istruttorio del giudice dell'esecuzione, che può e deve acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative risultassero agli atti al momento della concessione

  • art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato solo in relazione all'assegnazione del ricorso e alla rimessione al Primo Presidente per la trattazione camerale; non inciso sul merito della questione

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015 (Longo)

    Principio nomofilattico secondo cui la revoca della sospensione condizionale per causa ostativa preesistente è preclusa quando la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha concesso nuovamente il beneficio (cioè risultante agli atti del relativo procedimento)

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per cause ostative preesistenti è possibile solo se la causa non era conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio; se era conoscibile (risultante agli atti), la revoca è preclusa dal giudicato
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo, preliminare alla revoca, di verificare documentalmente se le precedenti concessioni risultavano agli atti del procedimento che ha poi concesso nuovamente il beneficio; a tal fine deve acquisire il fascicolo di cognizione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • Una revoca pronunciata senza aver compiuto tale verifica documentale è impugnabile e può essere annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo giudizio
  • Per il difensore: contestare la revoca quando il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo di cognizione o non ha dimostrato che la causa ostativa non era conoscibile al giudice che concesse il beneficio
  • Per il Pubblico Ministero: prima di chiedere la revoca, è opportuno acquisire e documentare nei fatti che la causa ostativa non risultava agli atti del procedimento precedente ovvero che, se risultava, tale conoscibilità non impediva la revoca per altri motivi validi

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