Cassazione Penale, Sentenza n. 21386/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con ordinanza del 29/04/2022, sostenendo che la revoca era preclusa perché la causa ostativa (precedenti concessioni del beneficio) era presumibilmente già iscritta e quindi conoscibile al giudice che aveva nuovamente concesso il beneficio. Inoltre deduce che il giudice dell'esecuzione non aveva svolto gli accertamenti documentali dovuti (acquisizione del fascicolo di cognizione) per verificare se la causa ostativa fosse risultata agli atti al momento della concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 37345/2015, Longo), ha affermato che la revoca della sospensione per causa ostativa preesistente è preclusa se tale causa era conoscibile dal giudice che aveva nuovamente concesso il beneficio, perché risultante agli atti. Ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare se le precedenti concessioni fossero documentalmente risultanti al giudice che ha deliberato la nuova concessione, e per far ciò deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p. Poiché il giudice dell'esecuzione omise tale verifica, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuova valutazione conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
La norma è stata evocata come limite alla reiterazione del beneficio: la revoca può fondarsi sulla sussistenza di una causa ostativa preesistente alla concessione; tuttavia, se tale causa era già conoscibile dal giudice che ha concesso nuovamente il beneficio (risultante agli atti), la revoca è preclusa dal giudicato
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo disposto per affermare il potere/dovere istruttorio del giudice dell'esecuzione, che può e deve acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative risultassero agli atti al momento della concessione
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato solo in relazione all'assegnazione del ricorso e alla rimessione al Primo Presidente per la trattazione camerale; non inciso sul merito della questione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015 (Longo)
Principio nomofilattico secondo cui la revoca della sospensione condizionale per causa ostativa preesistente è preclusa quando la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha concesso nuovamente il beneficio (cioè risultante agli atti del relativo procedimento)
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per cause ostative preesistenti è possibile solo se la causa non era conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio; se era conoscibile (risultante agli atti), la revoca è preclusa dal giudicato
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo, preliminare alla revoca, di verificare documentalmente se le precedenti concessioni risultavano agli atti del procedimento che ha poi concesso nuovamente il beneficio; a tal fine deve acquisire il fascicolo di cognizione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
- Una revoca pronunciata senza aver compiuto tale verifica documentale è impugnabile e può essere annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo giudizio
- Per il difensore: contestare la revoca quando il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo di cognizione o non ha dimostrato che la causa ostativa non era conoscibile al giudice che concesse il beneficio
- Per il Pubblico Ministero: prima di chiedere la revoca, è opportuno acquisire e documentare nei fatti che la causa ostativa non risultava agli atti del procedimento precedente ovvero che, se risultava, tale conoscibilità non impediva la revoca per altri motivi validi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →