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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22674/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva condannati per bancarotta documentale fraudolenta (capo A) in relazione al fallimento della IM.E.CO. s.r.l. (fallimento dichiarato il 10/03/2017). Hanno articolato due motivi principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza di norma penale in relazione all'elemento soggettivo (dolo): la sentenza non avrebbe chiarito se si trattasse di bancarotta documentale generale o specifica e, in quest'ultima ipotesi, se fosse sottrazione o occultamento, nonché non avrebbe evidenziato il dolo specifico; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione sull'elemento materiale: sostengono che la documentazione fosse rimasta nella disponibilità della società (locale concesso in comodato), o nella disponibilità di altri soggetti (Folliero, Ercoli), che il curatore avrebbe ricevuto documenti dall'avv. Monti per conto di Ercoli, e che l'accesso ai locali fosse avvenuto con le chiavi di Ercoli e non forzando serrature, nonché che presso l'abitazione risultasse documentazione bancaria di antica data e non la contabilità contestata.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato, o sostanzialmente inammissibile, il secondo motivo relativo al travisamento della prova e ha invece accolto il primo motivo limitatamente alla carenza di motivazione sul dolo specifico. Sul piano di fatto i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti per la sottrazione/occultamento di parte rilevante della contabilità (rinvenuta in più tranches presso locali e nell'abitazione, e recuperata anche dopo interventi dei finanzieri e perquisizioni). Tuttavia la Corte ha ritenuto che le sentenze di merito non abbiano adeguatamente spiegato in termini concreti quale fosse il contenuto informativo occultato, in che modo tale sottrazione fosse finalizzata a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico), e come dette risultanze si conciliassero con la produzione di una "contabilità in nero". Per tali carenze la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo del dolo specifico e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano affinché vengano colmate le lacune motivazionali e accertata (con adeguata motivazione) la sussistenza o meno del dolo specifico.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 216, comma 1, n. 2

    La norma distingue la bancarotta documentale specifica (sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) dalla bancarotta documentale generale; la specifica richiede il dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi), mentre la generale è orientata al dolo generico.

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 217

    Richiamata come riferimento alla bancarotta semplice documentale: disciplina distinta, di norma collegata alla tenuta strumentalmente irregolare dei libri e delle scritture, per la quale è sufficiente il dolo generico.

  • Disposizioni di procedura penale: art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in materia di limiti di articolazione del ricorso e dei motivi (formalità del ricorso alla Corte di Cassazione), utilizzato per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre, in ipotesi di bancarotta documentale, tra la fattispecie "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico) e quella "generale" (tenuta strumentalmente irregolare con dolo generico): la qualificazione è decisiva per l'onere probatorio e per l'elemento soggettivo richiesto.
  • La mera scomparsa o il ritrovamento parziale dei libri e delle scritture non basta a provare il dolo specifico: il giudice deve motivare in concreto quale contenuto informativo è stato occultato e in che modo ciò era idoneo a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori.
  • Il dolo specifico può essere provato con elementi indiziari e con valutazione complessiva delle circostanze (es. ritardi o rifiuti a consegnare la contabilità al curatore, interventi per impedire l'accesso, possesso esclusivo di chiavi, tempistica rispetto all'apertura della procedura fallimentare, collegamento con operazioni preferenziali), ma tali indizi devono essere esplicitamente collegati alla finalità dolosa nella motivazione.
  • La titolarità formale del locale (es. comodato) non esclude la responsabilità per sottrazione: conta la disponibilità materiale dei documenti e il comportamento degli imputati verso la procedura (se hanno effettivamente impedito l'accesso o la consegna al curatore).
  • La produzione di "contabilità parallela" o di documenti ritrovati non risolve automaticamente il profilo soggettivo: il giudice deve spiegare come tali elementi si conciliino con l'ipotesi di occultamento finalizzato.
  • Se la motivazione di merito è carente sul nesso teleologico tra occultamento e profitto/danno ai creditori, la Cassazione annulla con rinvio per consentire al giudice di merito di colmare le lacune e verificare compiutamente il dolo specifico.

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