Ordinanza n. 680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti del concorso e le modalità di individuazione degli idonei e di scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un gruppo di candidati ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare richiesta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione emergono contestazioni relative agli esiti del concorso, dedotte soltanto al momento dell'immissione nei ruoli, nonché alla possibilità di individuare concorrenti idonei e disporre scorrimenti della graduatoria oltre i casi necessari a sostituire vincitori rinunciatari. L'amministrazione ha sollevato eccezioni di inammissibilità, anche con riferimento alla tardività o comunque alla contestazione degli esiti concorsuali in occasione dell'immissione nei ruoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'amministrazione, inclusa quella concernente la contestazione degli esiti del concorso solo al momento dell'immissione nei ruoli, dovessero essere valutate più compiutamente nella fase di merito. Ai fini cautelari, tuttavia, ha ritenuto rilevante il principio già affermato dalla Sezione, da ultimo con la sentenza n. 2737/2025, secondo cui la natura speciale del concorso impedisce di individuare concorrenti idonei e di disporre scorrimenti della graduatoria diversi da quelli necessari per sostituire eventuali vincitori rinunciatari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel concorso pubblico avente natura speciale, l'individuazione di concorrenti idonei e lo scorrimento della graduatoria non possono estendersi oltre quanto necessario per sostituire eventuali vincitori rinunciatari, salvo diversa specifica disciplina applicabile.
- Le eccezioni di inammissibilità relative alla contestazione degli esiti concorsuali proposta soltanto al momento dell'immissione nei ruoli possono essere riservate alla fase di merito quando, nella fase cautelare, non sia possibile una valutazione completa della questione.
- La tutela cautelare può essere negata quando, alla luce della disciplina speciale del concorso, la pretesa allo scorrimento o all'individuazione di ulteriori idonei non presenti un apprezzabile fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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