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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Comune di Salerno, prot. n. 69474 del 20 marzo 2025, successivamente conosciuta, con la quale si è ordinato la demolizione di ufficio delle opere di cui alla ordinanza dirigenziale n. 40/2006; - dell’ordinanza n. 40/2006, non conosciuta; - dell’ordinanza n. 81/2006; - della nota prot. 229251 del 23 settembre 2024 non conosciuta; - dell’accertamento tecnico n. 12011/2006, non conosciuto; - della nota prot. 218926/2024, non conosciuta; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 febbraio 2026: - dell’accertamento tecnico prot. 120111/2006; - della nota prot. 229251 del 23 settembre 2024; - della verifica di inottemperanza prot. 218926/2024 del 10 settembre 2024; - di tutti gli altri atti presupposti, accertamenti e verifiche, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202501056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione d’ufficio in danno di una tettoia, nonché gli atti presupposti relativi all’accertamento tecnico e alla verifica di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Salerno del 20 marzo 2025, con cui era stata disposta la demolizione d’ufficio, in danno, della tettoia realizzata sul terrazzo di pertinenza dell’immobile. Ha contestato, anzitutto, il riferimento dell’ordinanza all’ordinanza dirigenziale n. 40/2006, anziché all’ordinanza n. 81/2006, sostenendo l’inesistenza o comunque l’erronea individuazione dell’atto presupposto. Ha dedotto che il manufatto originario sarebbe stato legittimato dalla DIA del 21 giugno 2005, avente a oggetto un gazebo o pergolato in legno, aperto e facilmente rimovibile. Ha inoltre sostenuto che la successiva SCIA del 2022, relativa alla trasformazione della struttura in pergolato con pannelli fotovoltaici, si sarebbe consolidata per il decorso del termine di trenta giorni, non essendo stato tempestivamente esercitato il potere inibitorio. Sono stati dedotti il mancato esame della SCIA e della documentazione allegata, la violazione del divieto di aggravamento del procedimento, l’omessa valutazione della possibilità di conformazione dell’intervento, nonché la violazione dei principi in materia di autotutela, per difetto di interesse pubblico concreto e attuale e di rispetto del termine ragionevole. La ricorrente ha altresì sostenuto che, trattandosi di opere eventualmente difformi dalla SCIA, sarebbe stata applicabile soltanto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, e non la demolizione. Ha infine dedotto che la trasformazione del manufatto avrebbe costituito adempimento dell’ordine demolitorio del 2006. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’accertamento tecnico, la nota comunale e la verifica di inottemperanza, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune non avrebbe considerato la DIA del 2005, avrebbe erroneamente ritenuto identico lo stato dei luoghi del 2024 rispetto a quello del 2006 senza rilievi metrici o sovrapposizioni grafiche e avrebbe integrato postumamente la motivazione in giudizio. Sono stati inoltre ribaditi il consolidamento della SCIA, l’illegittimità dell’autotutela, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’insussistenza dei presupposti di totale difformità o variazione essenziale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Il Collegio ha ritenuto valida, efficace e ormai inoppugnabile l’ordinanza di demolizione n. 81 del 27 novembre 2006, poiché il precedente giudizio di impugnazione era stato dichiarato perento. Tale ordinanza aveva accertato che la tettoia, di circa 54 mq, era stata realizzata in totale difformità dalla DIA del 2005, presentata per un gazebo o pergolato. Il riferimento all’ordinanza n. 40/2006 è stato ricondotto a un mero errore materiale, non idoneo a incidere sulla legittimità sostanziale del provvedimento, essendo identificabile l’ordine demolitorio effettivamente posto a fondamento dell’intervento comunale. La SCIA del 2022 non è stata ritenuta idonea a legittimare la permanenza o la trasformazione del manufatto, perché il Comune ne aveva vietato la prosecuzione con il provvedimento del 15 febbraio 2023. La legittimità di tale provvedimento inibitorio era stata già riconosciuta dalla sentenza del TAR n. 1174/2024, ancora efficace nonostante l’appello pendente. Il TAR ha quindi escluso che la pendenza dell’appello potesse impedire all’amministrazione di dare esecuzione all’ordine demolitorio consolidato. In assenza di un titolo valido per le trasformazioni successive del manufatto abusivo e a fronte dell’inottemperanza all’ordine del 2006, l’adozione della demolizione in danno è stata ritenuta non solo legittima, ma doverosa. Sono state pertanto respinte tutte le censure relative al consolidamento della SCIA, alla tardività dei poteri comunali, all’autotutela, alla sanzione pecuniaria, al difetto di istruttoria e motivazione, alla proporzionalità e alla dedotta funzione sostitutiva della trasformazione rispetto alla demolizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato il regime di consolidamento della SCIA e il decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio; il TAR ha escluso che tale disciplina potesse legittimare la permanenza o la trasformazione di un manufatto già colpito da un ordine demolitorio consolidato e non adempiuto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’autotutela per difetto di interesse pubblico concreto e attuale e per violazione del termine ragionevole; la censura è stata respinta in ragione della preesistenza e dell’efficacia dell’ordine demolitorio e dell’assenza di un titolo valido per le trasformazioni successive.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di difformità dalla SCIA, fosse applicabile la sola sanzione pecuniaria; il TAR ha ritenuto invece legittima la demolizione in danno conseguente all’inottemperanza all’ordine demolitorio del 2006.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata con riferimento ai presupposti della demolizione e alla totale difformità o variazione essenziale; il TAR ha ritenuto sussistente il presupposto dell’inottemperanza a un ordine demolitorio valido, efficace e consolidato.

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione divenuto valido, efficace e non più impugnabile conserva i propri effetti e, in caso di mancata ottemperanza, consente all’amministrazione di procedere alla demolizione d’ufficio in danno del destinatario.
  • La presentazione di una SCIA successiva non può legittimare la permanenza o la trasformazione di un manufatto già colpito da un ordine demolitorio efficace, quando la SCIA sia stata oggetto di un provvedimento inibitorio non annullato.
  • La pendenza dell’appello contro una sentenza che abbia riconosciuto la legittimità del provvedimento inibitorio della SCIA non sospende, di per sé, l’efficacia della sentenza né impedisce all’amministrazione di dare esecuzione a un precedente ordine demolitorio consolidato.
  • L’inottemperanza a un ordine demolitorio valido costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della demolizione in danno, che l’amministrazione è tenuta ad adottare in assenza di un titolo edilizio valido sopravvenuto.
  • Un errore materiale nell’indicazione numerica dell’ordinanza presupposta non determina l’illegittimità della demolizione in danno quando l’atto effettivamente posto a fondamento dell’intervento sia identificabile e risulti valido ed efficace.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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