Cassazione Civile, Ordinanza n. 10235/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello dell’ente in una lite su avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 relativo a un terreno edificabile, di cui la contribuente era comproprietaria al 50%, contestando il parziale omesso versamento dell’imposta. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo l’uso, per l’anno 2009, della deliberazione comunale n. 59 del 20 dicembre 2012, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 446/1997 per la determinazione periodica dei valori venali delle aree edificabili, affermandone l’inapplicabilità retroattiva. Con l’unico motivo il Comune ha denunciato violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 446/1997 e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che i regolamenti comunali di determinazione periodica dei valori non sono soggetti al principio di irretroattività affermato dalla CTR e possono essere utilizzati come parametro di accertamento anche per annualità anteriori alla loro adozione. La contribuente aveva anche chiesto la sospensione del giudizio per valutare la definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, ma non aveva poi depositato la documentazione richiesta nei termini; la Corte ha comunque escluso l’estinzione del processo per mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, interpretando la disciplina della definizione agevolata in senso coordinato tra i commi 10 e 13 dell’art. 6 del decreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato, in continuità con la giurisprudenza consolidata, che i regolamenti comunali adottati ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 48 d.lgs. n. 267/2000, con i quali vengono periodicamente determinati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili per zone omogenee, non hanno natura imperativa ma costituiscono una fonte di presunzioni e un indice valutativo utilizzabile dall’ente impositore e dal giudice, con funzione analoga agli studi di settore e ai dati medi di mercato. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata, che aveva invece escluso l’utilizzabilità della deliberazione comunale per l’ICI 2009 per asserita irretroattività, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"I regolamenti comunali di determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili"
Consente al Comune di predeterminare i valori delle aree edificabili ai fini dell’accertamento ICI; tali atti possono essere utilizzati come parametro valutativo anche per annualità precedenti alla loro adozione, in quanto non hanno natura imperativa ma orientano l’attività accertativa.
artt. 52 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Attribuiscono al Comune il potere di disciplinare e determinare i valori delle aree edificabili ai fini impositivi tramite regolamento.
art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È richiamato come ulteriore base normativa della deliberazione/regolamentazione comunale sui valori venali.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso dedotti, per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 6, commi 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
La sospensione per definizione agevolata e la successiva istanza di trattazione vanno lette in sequenza coordinata; l’omesso deposito dell’istanza di definizione o della relativa documentazione non determina automaticamente l’estinzione del giudizio nel caso esaminato.
art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
È richiamato come disposizione che disciplina il versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.
art. 1, comma 1, lett. a, l. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per l’individuazione del nuovo giudice di rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
art. 62-bis e art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
Sono evocati per analogia, come fonti di presunzioni simili a quelle derivanti dai valori comunali delle aree edificabili.
art. 12 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla l. 27 aprile 1989, n. 154
Richiamato come antecedente dei coefficienti reddituali/di ricavi, utili a descrivere la natura presuntiva degli indici valutativi.
Massime di principio
- In materia di ICI, il regolamento comunale che predetermina i valori venali delle aree edificabili per zone omogenee costituisce un criterio presuntivo di valutazione, non una fonte normativa imperativa vincolante in senso assoluto.
- Tali valori possono legittimamente essere utilizzati dall’ente impositore e dal giudice come parametro per l’accertamento, anche con efficacia retroattiva quale indice valutativo dell’imponibile, salvo che il contribuente dimostri elementi contrari idonei a superare la presunzione.
- La disciplina della definizione agevolata e della sospensione del processo tributario va letta in modo coordinato: la sospensione richiesta per aderire alla definizione non comporta automaticamente l’estinzione del giudizio se non si perfeziona la procedura e non ricorrono i presupposti specifici previsti dalla legge.
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