Sentenza del 22/06/2015 n. 3636 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione diniego autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego dell'Amministrazione finanziaria di esercitare il potere di autotutela su un atto impositivo, chiedendo sostanzialmente di rimettere in discussione la pretesa tributaria. La questione riguarda i limiti di impugnabilità del diniego di autotutela ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
Il diniego di autotutela non rientra, in via generale, tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Esso può essere contestato soltanto per far valere vizi propri e intrinseci del rifiuto, come l'illegittimità della decisione amministrativa di non esercitare l'autotutela. Non è invece possibile utilizzare l'impugnazione del diniego per contestare nuovamente la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo. Pertanto, il provvedimento dell'Amministrazione che nega la revoca in autotutela di un atto impositivo definitivo non è, di per sé, impugnabile davanti al giudice tributario per rimettere in discussione il merito della pretesa.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Il diniego della PA ad esercitare il potere di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
La norma individua gli atti impugnabili nel processo tributario. Il diniego di autotutela non è normalmente incluso tra tali atti e può essere contestato solo nei limiti dei vizi propri del rifiuto, non per riaprire il merito di una pretesa tributaria ormai definitiva.
Massime di principio
- L'autotutela è uno strumento eccezionale e discrezionale dell'Amministrazione, non un mezzo ordinario per ottenere una nuova valutazione di un atto impositivo divenuto definitivo.
- Il diniego di autotutela può essere contestato solo per vizi intrinseci del rifiuto, come carenza di motivazione, incompetenza, violazione di legge o manifesta irragionevolezza, quando rilevanti.
- Non è possibile impugnare il diniego per recuperare i termini scaduti o per contestare nuovamente la fondatezza dell'accertamento, della cartella o dell'altro atto impositivo originario.
- La mancata impugnazione tempestiva dell'atto tributario comporta normalmente la sua definitività; la richiesta di autotutela non riapre i termini né trasforma il diniego in una nuova occasione per discutere il merito della pretesa.
- Quando si valuta un ricorso contro un diniego di autotutela, occorre concentrarsi esclusivamente sulla legittimità del rifiuto e non sulle contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto impositivo originario.
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