Cassazione Penale, Sentenza n. 5366/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/06/2021 con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di correzione di presunti errori materiali nell'ordinanza del 06/02/2020 relativa alla determinazione della pena a seguito dell'applicazione della disciplina della continuazione. Il ricorrente denunciava omissione dell'indicazione dei singoli aumenti di pena per taluni reati e la mancata o erronea applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato per alcuni reati, sostenendo che si trattava di errori materiali correggibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perche manifestamente infondato. Ha ritenuto che le questioni sollevate non costituiscano errori materiali correggibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma contestazioni di interpretazione e applicazione di norme di diritto inerenti il calcolo della pena e la continuazione, che richiedevano impugnazione mediante i rimedi ordinari (art. 666 c.p.p.). La Corte ha confermato che non e' ammissibile la procedura di correzione quando la modifica inciderebbe sulla sostanza della decisione o ne comporterebbe una diversa determinazione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La norma sulla correzione di errori materiali si applica solo a difformita esteriori tra la volonta del giudice e la forma in cui essa e' espressa; non e' applicabile quando la correzione implicherebbe una modifica essenziale della decisione o un diverso giudizio di merito
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilita del ricorso quando manifestamente infondato
art. 666 cod. proc. pen.
Ricorso ordinario previsto per impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che le questioni proposte dal ricorrente avrebbero dovuto essere sollevate con il rimedio previsto da questa norma perché attengono a interpretazione e applicazione della legge penale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle somme in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati; Sez. 5, n. 3658 del 04/07/1994, Greco; Sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993, Rutigliano; Corte Cost. n. 186 del 2000
Costante orientamento secondo cui l'errore materiale e' correggibile solo se consistente in difformita fra il contenuto effettivo della decisione e la sua forma; non sono correggibili mediante art.130 c.p.p. le divergenze interpretative o rettifiche che incidono sulla sostanza della decisione
Massime di principio
- La procedura di correzione ex art.130 c.p.p. e' limitata a errori meramente formali o clericali, ossia a difformita tra la volonta del giudice e la forma in cui essa e' espressa; non copre questioni di diritto o di merito
- Se la presunta anomalia implica una diversa lettura o applicazione di norme (es. calcolo della pena in presenza di continuazione, cumulazioni, diminuente per rito abbreviato), occorre impugnare il provvedimento con i rimedi ordinari (es. art.666 c.p.p.), non richiedere la correzione per errore materiale
- La richiesta di correzione non e' ammissibile quando la rettifica comporterebbe una modifica essenziale della decisione gia adottata dal giudice
- Per usare con successo l'art.130 c.p.p. e' necessario dimostrare che esiste una disarmonia rilevabile tra il contenuto reale della decisione e la sua manifestazione formale; allegazioni generiche o diverse interpretazioni normative non bastano
- Chi propone impugnazioni manifestamente infondate secondo i criteri di legittimita rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilita e la natura della doglianza prima di proporre ricorso
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