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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33751/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Due imputati sono stati condannati dal Tribunale di Firenze, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Firenze, per concorso nel furto aggravato di plurime carte emesse da due società finanziarie, ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. Gli imputati hanno proposto ricorsi distinti, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato la scelta degli imputati di definire il procedimento con rito abbreviato, ritenuta espressiva di un'ammissione implicita di responsabilità. Le parti civili hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per aspecificità e, comunque, manifestamente infondati. I ricorsi non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'esistenza di particolari elementi di meritevolezza ai fini delle attenuanti generiche. La Corte ha inoltre ribadito che la scelta del rito abbreviato, di per sé, non giustifica la concessione delle attenuanti generiche, poiché comporta già un trattamento favorevole per l'imputato e il suo ulteriore riconoscimento determinerebbe una duplicazione del beneficio. È stato altresì precisato che il giudice di merito non deve esaminare ogni elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese in favore delle parti civili, poiché le loro difese si erano limitate a sollecitare l'inammissibilità o il rigetto senza un concreto confronto con i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma contestata quale fondamento del concorso di persone nel reato.

  • art. 624 c.p.

    Norma contestata quale fattispecie base del furto.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Norma contestata quale aggravante del furto.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Norma contestata quale ulteriore aggravante del furto.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dalla deduzione del vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Oggetto della doglianza difensiva; la Corte ha escluso che il ricorso evidenziasse elementi idonei a giustificare le circostanze attenuanti generiche.

  • art. 438 c.p.p.

    Rilevante con riguardo alla scelta del rito abbreviato, ritenuta di per sé non sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, comportando già una conseguenza favorevole sul trattamento sanzionatorio, non può di per sé giustificare anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, altrimenti il medesimo dato produrrebbe una duplicazione di benefici.
  • Il ricorso per cassazione è aspecifico quando formula censure sulla motivazione senza confrontarsi effettivamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativiCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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