Sentenza n. 101/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Macerata, Sez. Lav., n. 140/2025 pubblicata il 17.06.2025 nel proc. 532/2024 R.G. notificata il 20.06.2025, passata in giudicato il 20.07.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, notificata all'amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre a una parte delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, lamentando che il giudicato non fosse stato eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto alcuna ragione impeditiva. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per adottare ogni atto necessario all'esecuzione, anche mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'amministrazione che non abbia eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve sostenere le spese del relativo giudizio, anche quando si sia costituita soltanto formalmente.
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