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Ordinanza

Ordinanza n. 2401/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'atto di “approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”, prot. 5284/2024, pubblicato l'11 gennaio 2024 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia soggetti a pubblicità legale”; 2) degli allegati A e B al sopra menzionato atto, contenenti, rispettivamente, la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori relativi al “Concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010)” pubblicati l'11 gennaio 2024 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; 3) in subordine, anche gli atti di nomina della nuova Commissione (doc. 21, 32 e 33), il verbale di riunione n. 2 della Commissione esaminatrice del 4 ottobre 2023 col quale sono stati individuati i criteri di rivalutazione dei punteggi della prova per titoli e dei verbali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Commissione esaminatrice attraverso i quali sono stati rivalutati i punteggi della prova per titoli in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato; 4) in ulteriore ed estremo subordine, anche gli esiti della prova orale, come fissati nelle pregresse graduatorie (doc. dal 9 al 17); 5) nonché di tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali anche se non conosciuti; e per l'effetto, la riassunzione in servizio del dott. Gianluca Cilia nella qualifica a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Entrate o la rivalutazione del titolo “Master universitario di II livello in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale”, nonché, ove occorra, in subordine per la condanna dell'Amministrazione a ripetere la fase di valutazione titoli con modifica dei criteri utilizzati o, eventualmente, in ulteriore subordine per la condanna a ripetere integralmente la procedura concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CILIA GIANLUCA il 30\12\2024 : L’annullamento: 1) dell’atto di “approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”, prot. 5284/2024, pubblicato l’11 gennaio 2024 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia soggetti a pubblicità legale”; 2) degli allegati A e B al sopra menzionato atto, contenenti, rispettivamente, la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori relativi al “Concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010)” pubblicati l’11 gennaio 2024 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 3) degli atti di “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” del 7 ottobre 2024 (prot. n. 379056/2024) e del 14 novembre 2024 (prot. n. 414780/2024) nonché dei rispettivi allegati contenenti le nuove graduatorie di merito e i nuovi elenchi dei vincitori risultanti dalle rettifiche (doc. 53/58); 4) in subordine, anche gli atti di nomina della nuova Commissione (doc. 21, 32 e 33), il verbale di riunione n. 2 della Commissione esaminatrice del 4 ottobre 2023 col quale sono stati individuati i criteri di rivalutazione dei punteggi della prova per titoli e dei verbali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Commissione esaminatrice attraverso i quali sono stati rivalutati i punteggi della prova per titoli in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato; 5) in ulteriore ed estremo subordine, anche gli esiti della prova orale, come fissati nelle pregresse graduatorie (doc. dal 9 al 17); 6) nonché di tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali anche se non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CILIA GIANLUCA il 18\3\2025 : per l'annullamento 4) dell’atto di “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” del 22 gennaio 2025 (prot. n. 14722/2025) nonché dei relativi allegati contenenti la nuova graduatoria di merito e il nuovo elenco dei vincitori risultanti dalle rettifiche (doc. 59/61)

Giustizia amministrativa202403212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e successivi atti di rettifica della graduatoria e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per 175 dirigenti di seconda fascia, nonché gli atti di rivalutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e l'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, chiedendo la propria riassunzione in servizio o la rivalutazione del titolo costituito da un master universitario di secondo livello. In subordine ha chiesto la riedizione della valutazione dei titoli, con modifica dei criteri utilizzati, oppure la ripetizione dell'intera procedura concorsuale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti di rettifica della graduatoria adottati il 7 ottobre 2024, il 14 novembre 2024 e il 22 gennaio 2025, oltre ai relativi allegati. Il testo dell'ordinanza non espone né esamina nel merito i singoli vizi dedotti contro la valutazione dei titoli, i criteri della commissione o gli esiti della prova orale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Considerata la sopravvenuta adozione di atti di rettifica della graduatoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, quali controinteressati. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso principale e dei motivi aggiunti in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente deve provvedere agli adempimenti entro venti giorni dalla pubblicazione, a pena di improcedibilità del gravame, e depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione e l'attestato dell'amministrazione entro dieci giorni dalla pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell'attestato, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate deve pubblicare e mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento in home page denominato "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. L'udienza pubblica per la definizione nel merito è stata fissata al 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente di stabilire le modalità dell'integrazione del contraddittorio, individuate nella notificazione per pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per le modalità di pubblicazione dell'elenco nominativo dei controinteressati e degli atti processuali.

Massime di principio

  • Quando la modifica sopravvenuta dell'atto impugnato incide sulla graduatoria e amplia o modifica l'individuazione dei soggetti controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli estremi del provvedimento giudiziale, del ricorso e degli atti integrativi in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • Se il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità, il ricorrente deve rispettare il termine perentorio stabilito per l'esecuzione e depositare tempestivamente la prova degli adempimenti, compreso l'attestato rilasciato dall'amministrazione.
  • Nella notificazione per pubblici proclami disposta tramite il sito istituzionale, l'amministrazione deve mantenere online la documentazione sino alla definizione del giudizio, rendere facilmente accessibile la pagina mediante un collegamento dalla home page e attestare la data di pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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