Cassazione Civile, Ordinanza n. 31298/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'istituto ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2015 e 2016 per un immobile destinato ad attività didattica, sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo per applicazione dell'esenzione prevista per le attività didattiche svolte con modalità non commerciali e lamentando anche la lacunosità della motivazione dell'atto. In appello aveva dedotto che la scuola operasse con rette inferiori al costo medio nazionale per studente, richiamando la disciplina ministeriale sui criteri di non commercialità. In cassazione ha denunciato l'omesso esame del motivo di appello e la motivazione apparente della sentenza, sostenendo che la retta annuale applicata era inferiore al costo medio ministeriale e che ciò fosse sufficiente a integrare la non commercialità. Ha inoltre segnalato un errore materiale negli avvisi, per duplicazione di alcune voci di imposizione. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto che vi fosse omessa pronuncia, osservando che la censura sull'attività didattica non commerciale era stata esaminata e respinta dal giudice di merito. Nel merito, ha ribadito che per beneficiare dell'esenzione IMU occorre provare che l'attività didattica sia svolta con modalità non commerciali, e che il requisito non può essere verificato solo confrontando la retta praticata con il costo medio nazionale per studente indicato in atti ministeriali privi di natura normativa. La Corte ha richiamato la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, la decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, il d.m. n. 200 del 2012 e la propria giurisprudenza sulla nozione di corrispettivo simbolico, precisando che esso deve essere irrisorio e sostanzialmente equivalente alla gratuità, non semplicemente inferiore alla media. Ha ritenuto non decisivi né il confronto con il costo medio nazionale né il disavanzo di bilancio, e ha rilevato che il carattere non commerciale deve essere dimostrato dal soggetto che invoca l'esenzione. Quanto alla dedotta duplicazione di alcune pretese impositive, l'ha qualificata come mera segnalazione estranea ai motivi di ricorso per cassazione, non riferita a una statuizione impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con le conseguenze di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione per gli enti non commerciali opera solo se le attività indicate, tra cui quella didattica, sono svolte con modalità non commerciali.
art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
La disciplina IMU va applicata in coerenza con i criteri di non commercialità e con il diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
d.lgs. n. 23 del 2011
Richiama, in tema di IMU, l'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992.
art. 107 TFUE
Il regime agevolativo deve essere letto in modo compatibile con il divieto di aiuti di Stato.
art. 4, comma 3, lett. c, d.m. n. 200 del 2012
Le attività didattiche sono non commerciali se svolte a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi simbolici che coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio.
art. 17 del d.lgs. n. 400 del 1988
Un decreto ministeriale non è norma regolamentare se non adottato secondo la procedura prevista per i regolamenti ministeriali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo agli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
d.m. n. 61 del 2021
Non ha natura normativa e non può innovare l'ordinamento né derogare alla disciplina primaria e unionale.
d.m. 26 giugno 2014
Le istruzioni per la dichiarazione IMU/TASI non vincolano l'interpretazione del dato normativo e non possono sostituire il criterio legale della non commercialità.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per enti che svolgono attività didattiche spetta solo se l'attività è concretamente esercitata con modalità non commerciali, e tale requisito deve essere dimostrato da chi invoca il beneficio.
- Il concetto di corrispettivo simbolico non coincide con un mero corrispettivo inferiore alla media: occorre un importo irrisorio, marginale e sostanzialmente non rapportabile al servizio reso, vicino alla gratuità.
- Il criterio del confronto tra retta praticata e costo medio nazionale per studente, se ricavato da istruzioni o atti ministeriali privi di natura normativa, non può prevalere sulla disciplina legale e regolamentare superiore.
- Ai fini della non commercialità, non basta valorizzare un disavanzo di bilancio, perché esso può dipendere da fattori diversi e non prova di per sé l'irrisorietà del corrispettivo o l'assenza di metodo economico.
- La valutazione della natura non commerciale deve essere complessiva e concreta, tenendo conto anche di eventuali finanziamenti pubblici o privati e della capacità dell'ente di raggiungere il pareggio di bilancio.
- In cassazione non è deducibile come motivo autonomo una mera segnalazione di errore materiale dell'avviso di accertamento se non si traduce in una censura contro una statuizione della sentenza impugnata.
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