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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21987/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per opere edilizie realizzate senza i prescritti titoli autorizzativi in zona di inedificabilità assoluta e in violazione del vincolo paesaggistico. Le doglianze principali erano: (i) estinzione per prescrizione dei reati (contestati il 9/8/2017 e il 19/2/2019) e contestata applicabilità della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017; (ii) errata qualificazione urbanistica delle opere (rilevanza volumetrica, natura di pertinenze o opere precarie ed edilizia libera); (iii) inesistenza o inefficacia del vincolo paesaggistico sull'area sulla base di classificazioni urbanistiche e pronunce amministrative; (iv) esenzione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per la chiusura della tettoia; (v) applicabilità della "scriminante oggettiva" regionale; (vi) riconoscimento dell'errore inevitabile o dell'errore sulla legge extrapenale; (vii) mancata legittimazione della parte civile e mancanza di prova del danno; (viii) illegittimità dell'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondati i profili di prescrizione, confermando l'applicabilità, ratione temporis, della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n.103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017-31/12/2019), richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte costituzionale. Ha confermato che le opere contestate (tettoia chiusa, manufatti con coperture, vasca idromassaggio interrata, cancello ecc.) non potevano essere ricondotte all'edilizia libera o a opere precarie, determinando aumento volumetrico e trasformazione permanente del suolo e richiedevano i titoli abilitativi nazionali; ha precisato che la normativa regionale non può derogare il nucleo essenziale dei principi statali sui titoli abilitativi. Ha ritenuto provato l'assoggettamento dell'area al vincolo paesaggistico, anche in base a pronunce amministrative passate in giudicato, e quindi fondata la contestazione ai sensi dell'art. 181 d.lgs. n.42/2004. Ha respinto le doglianze sull'errore inevitabile, sulla mancata legittimazione della parte civile e sulle questioni relative alla demolizione. Ha confermato le condanne e disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile in cassazione, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen. (secondo comma, sospensione della prescrizione, legge n.103/2017)

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017 ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (3/8/2017-31/12/2019), con sospensioni per ciascun grado fino a un anno e sei mesi; la successiva riforma del 2019 e del 2021 non ha efficacia retroattiva su tali fatti.

  • art. 161-bis e art. 344-bis cod. pen./cod. proc. pen. (riferimento normativa successiva)

    Le norme introdotte dalle leggi successive (2019, 2021) regolano il nuovo sistema dell'improcedibilità per i fatti commessi dal 10/01/2020 in poi e non incidono retroattivamente sui reati posti in tempo di efficacia della legge 103/2017.

  • d.P.R. n. 380/2001 art. 44, comma 1, lettera b) e art. 6 (titoli abilitativi, edilizia libera)

    La realizzazione di tettoie chiuse o di manufatti stabili che modificano volumetria o sagoma integra il reato di cui all'art.44 DPR 380/2001; le opere vanno valutate nella loro unitarietà e non possono essere parcellizzate per eludere il titolo abilitativo; le opere stagionali/temporanee possono essere esenti solo se realmente temporanee e rimosse entro i termini di legge.

  • d.lgs. n. 42/2004 art. 181 (tutela paesaggistica)

    La realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione configura responsabilità penale; l'esistenza del vincolo è stata confermata da pronunce amministrative e rende inopponibili le eccezioni difensive.

  • legge regionale Siciliana n.4/2003 art. 20 (opere interne/chiusura terrazze)

    La Corte ha affermato che la disciplina regionale non può derogare ai principi statali sui titoli abilitativi: norme regionali che escludessero permessi non possono eludere l'obbligo del titolo statale quando questo tutela interessi nazionali di assetto del territorio.

  • art. 185 cod. pen. (risarcimento danni civili)

    È legittimato a costituirsi parte civile il privato confinante quando l'abuso edilizio cagiona lesione della sua posizione giuridica (distanze, volumetria ecc.); per la condanna generica al risarcimento è sufficiente l'accertamento della capacità lesiva e del nesso causale, la quantificazione avverrà in sede civile.

  • art. 5 cod. pen. (errore sulla legge penale)

    La Corte ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'errore inevitabile: l'ignoranza non è scusante quando l'agente è in posizione tale (proprietario, progettista/direttore lavori) da dover conoscere il regime autorizzatorio; la presentazione di istanza di sanatoria indica consapevolezza dell'illegittimità.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 si applica la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017; le successive riforme (2019/2021) non si applicano retroattivamente a quei fatti.
  • La qualificazione urbanistica delle opere deve essere effettuata in base alla normativa statale sui titoli abilitativi: le legislazioni regionali non possono alterare il nucleo essenziale dei principi statali che richiedono permesso di costruire per nuove costruzioni o modifiche rilevanti.
  • La valutazione della rilevanza volumetrica o della novità dell'opera va fatta sull'insieme complessivo dell'intervento, non parcellizzando le singole componenti per sottrarle al regime del permesso.
  • Opere definite 'precari' o 'di arredo' sono esenti solo se realmente temporanee, facilmente rimovibili e destinate a cessare entro i termini previsti; elementi stabili infissi al suolo e destinati a soddisfare esigenze permanenti richiedono titolo abilitativo.
  • La realizzazione di vasche interrate o trasformazioni permanenti del suolo può essere assimilata a piscine interrate e considerata intervento che modifica permanentemente il suolo e la volumetria.
  • La parte privata confinante è legittimata a costituirsi parte civile per danni derivanti da abusi edilizi quando vi sia una concreta lesione della propria posizione giuridica; la prova del danno può essere anche presuntiva e la liquidazione è devoluta al giudice civile.
  • La difesa basata su ignoranza delle norme o su affidamento ai professionisti difficilmente prevale se il ricorrente è proprietario o direttore dei lavori e ha agito presentando richieste di sanatoria o comunque è in condizione di conoscere l'illegittimità.
  • In impugnazioni penali concernenti accertamenti di fatto (chi ha materialmente eseguito quali opere e quando), la cassazione non può rimettere in discussione, salvo vizi motivazionali chiaramente indicati, gli accertamenti di merito.

Testo integrale

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