Ordinanza n. 412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privati appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Umbria e chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La domanda cautelare è stata motivata con riferimento a paventati pregiudizi per la salute. Il Comune di Perugia ha dichiarato di non opporsi alla concessione di una sospensione tecnica, con fissazione dell’udienza di merito a data fissa. Il testo non specifica l’atto amministrativo originariamente contestato né i singoli motivi di ricorso dedotti nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione sul merito della controversia è stata espressamente rinviata, con fissazione dell’udienza pubblica al 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione del rinvio della delibazione sul merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa in presenza di prospettati pregiudizi per la salute, anche quando la parte appellata non si opponga e chieda una sospensione tecnica con contestuale fissazione del merito a data fissa.
- La concessione della misura cautelare non anticipa la decisione sul merito quando il giudice rinvia espressamente la delibazione della questione sostanziale all’udienza pubblica successiva.
- In presenza di dati relativi alla salute, la diffusione del provvedimento giurisdizionale deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
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