Cassazione Civile, Sentenza n. 14493/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado e dell'intero giudizio per violazione del diritto al contraddittorio e della regola della notifica ex art. 292 c.p.c., in quanto non gli sarebbe stata notificata la comparsa contenente la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento e alla riparazione dei gravi difetti, proposta dal Condominio. In subordine ha censurato la sentenza per erronea valutazione della prescrizione del credito risarcitorio (art. 1669 c.c. e norme sulla prescrizione).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (nullità per mancata notifica della comparsa riconvenzionale) ritenendo che la mera notifica della diversa domanda di accertamento proposta dall'appaltatore non surroga l'obbligo di notificare la riconvenzionale al contumace. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo relativo alla prescrizione e ha cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per riesame conforme al principio di diritto enunciato. Ha altresì disposto che la Corte d'appello dichiari la nullità della statuizione di primo grado relativa alle domande non notificate al contumace e decida nel merito dopo aver sanato tale vizio, provvedendo altresì sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 292 c.p.c.
La sentenza interpreta l'art. 292 c.p.c. nel senso che la mancata notifica della comparsa contenente domanda riconvenzionale a parte contumace determina una nullità relativa che tutela il diritto di difesa; tale notifica non è surrogabile dalla notifica di una diversa domanda di accertamento proposta da terzi.
art. 669-octies c.p.c.
Ricorda che, nel rito cautelare uniforme, la parte soggetta a misura cautelare può iniziare il giudizio di merito per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato; tuttavia tale iniziativa non legittima la parte danneggiata a ritenere surrogato l'onere di notifica di una riconvenzionale autonoma rivolta a soggetti contumaci.
art. 1669 c.c.
Norma di merito sulla responsabilità per gravi difetti dell'opera; la decisione non discute il contenuto sostanziale dell'articolo ma ne colloca il processo di affermazione nel corretto rispetto delle regole processuali di notifica e contraddittorio.
art. 2943 c.c.
Richiamata rispetto alla eccezione di prescrizione: la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla nullità, rimandando l'esame della prescrizione al giudice di rinvio dopo la regolarizzazione del contraddittorio.
art. 2946 e art. 2947 c.c.
Richiamate nella prospettazione difensiva circa i termini prescrizionali, la loro valutazione concreta è stata rimessa al giudice di rinvio in presenza della necessaria regolarità del contraddittorio.
art. 353 e art. 354 c.p.c.
Citate in relazione alla tassatività delle ipotesi di rimessione alla cognizione del giudice di primo grado: la Corte esclude la rimessione al primo giudice per sanare il vizio di notifica e ordina invece il riesame da parte della Corte d'appello in diversa composizione.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)
Norme invocate come basi di censura per vizio di motivazione/omessa pronuncia e violazione di norme processuali: la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su omessa tutela del contraddittorio (n.4) e assorbito quello sulla prescrizione (n.3).
art. 112 c.p.c.
Riferita rispetto all'omessa pronuncia: la Corte indica che l'omessa valutazione di eccezioni rilevanti deve essere dedotta con gli strumenti processuali adeguati e può dare luogo a censura in cassazione.
Massime di principio
- La mancata notifica di una comparsa contenente domanda riconvenzionale diretta contro una parte contumace determina una nullità relativa che tutela il diritto al contraddittorio e può comportare l'annullamento delle pronunce basate su quella domanda.
- La notifica di una domanda differente (ad esempio l'azione di accertamento proposta dall'appaltatore) non surroga l'onere del danneggiato di notificare la propria riconvenzionale a soggetti contumaci; le domande diverse sono autonome e richiedono autonome notifiche.
- Se la Corte territoriale omette di valutare un'eccezione di tardività o di nullità significativa, la parte interessata deve dedurre il vizio con specifici rimedi (anche fino alla cassazione per omessa pronuncia) per evitare la perdita della tutela del proprio diritto.
- Le questioni relative alla prescrizione del credito vanno valutate solo dopo aver accertato la regolarità del contraddittorio: un vizio procedurale rilevante (mancata notifica) può assorbire o rendere improcedibile la valutazione della prescrizione fino al suo risanamento.
- In procedimenti cautelari, l'avvio del giudizio di merito da parte della parte contro cui è stata emessa la misura non elimina gli obblighi processuali del danneggiato (ad es. la notifica della riconvenzionale ai contumaci) quando intende ottenere condanne o risarcimenti.
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