Cassazione Penale, Sentenza n. 07254/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione con plurime censure: 1) violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per essere stato impedito di estrarre copie e visionare due CD contenenti tabulati telefonici, tracciati GPS e registrazioni video utilizzate per l'identificazione; 2) vizio di applicazione della legge penale e di motivazione (art. 530 c.p.p., art. 192 c.p.p., art. 606, lett. b ed e) c.p.p.) con contestazione della valutazione probatoria che ha portato alla condanna; 3) doglianza sull'assorbimento del reato di sequestro di persona nella rapina (art. 605 c.p.); 4) errori nel trattamento sanzionatorio: mancata disapplicazione della recidiva qualificata (art. 99 c.p. e art. 133 c.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e censura sull'indicazione e motivazione degli aumenti per continuazione (art. 81 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto assente un concreto pregiudizio per la difesa: l'imputato era già stato giudicato in appello e non era dimostrato che l'accesso ai CD avesse impedito l'esercizio del contraddittorio; il caso citato dalla difesa era diverso perché riguardava un nuovo difensore e ritardi anteriori all'udienza di appello. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità, rilevando che la censura non evidenziava vizi tassativi di mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione; molte delle questioni sollevate (es. qualità delle registrazioni video) non erano state dedotte in appello e sono dunque inammissibili per violazione della catena devolutiva. Il terzo motivo (assorbimento) è stato dichiarato generico: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato che la privazione della libertà eccedeva la mera finalizzazione alla rapina e quindi non era assorbita. Sulle questioni sanzionatorie la Corte ha richiamato la riserva di merito ai giudici di merito e ritenuto congrua la motivazione che aveva negato le attenuanti e riconosciuto la recidiva qualificata; inoltre l'erronea mancata motivazione singola degli aumenti non ha prodotto interesse, dato che in presenza di recidiva qualificata l'aumento sarebbe stato comunque superiore. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamata dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un concreto pregiudizio a tale diritto nelle circostanze del caso
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c
Norma invocata sulla possibilità del nuovo difensore di prendere visione degli atti; la Corte ha osservato che nel caso il difensore non era subentrante e quindi la fattispecie protetta dall'art. 178 lett. c) non si applicava come nel precedente citato dalla difesa
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b
Censura per vizio di motivazione e applicazione della legge penale; la Corte ha valutato che le doglianze non configuravano i vizi specifici astratti dall'art. 606 lett. b
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e
Richiamata per l'impossibilità di sindacare in Cassazione la valutazione di merito se non nella ipotesi di mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto assente tale vizio
Codice di procedura penale, art. 610 comma 5
Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti perché non era stata richiesta trattazione orale nei termini
Codice di procedura penale, art. 611 comma 1-bis
Richiamato congiuntamente all'art. 610 per le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 192
Invocato dalla difesa in combinato con norme di legittimità; la Corte ha ritenuto alcune doglianze concettualmente erronee e non suscettibili di sindacato in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 530
Richiamato come presunta violazione nell'applicazione della legge penale; la Corte ha osservato che la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità
Codice penale, art. 605
Norma sul sequestro di persona: la Corte d'appello ha motivato che, nel caso concreto, la privazione della libertà eccedeva la mera finalizzazione alla rapina e pertanto non è assorbibile
Codice penale, art. 99
Richiamato in relazione alla recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sul mancato disapplicamento della recidiva
Codice penale, art. 133
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla continuazione; la Corte ha osservato che la valutazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio è riservata al giudice di merito
Codice penale, art. 62-bis
Invocata per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rigetto
Codice penale, art. 81
Richiamato in relazione alla continuazione e agli aumenti: la Corte ha spiegato che l'applicazione corretta avrebbe determinato un aumento non inferiore a un terzo terzo, quindi superiore a quanto irrogato, rendendo infruttuosa la doglianza sul calcolo degli aumenti
Codice di procedura penale, art. 609 comma 2 e art. 606 comma 3
Richiamate nella motivazione sulla catena devolutiva e sull'inammissibilità di dedurre in Cassazione punti non sollevati in appello
Massime di principio
- Il diniego di accesso a documenti/processi dopo la pronuncia della sentenza di appello non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: deve essere dimostrato un concreto pregiudizio al contraddittorio, specialmente se il difensore non è subentrante
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: può sindacare la motivazione dei giudici di merito solo se sussistono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Questioni fattuali o probatorie non dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione per violazione della catena devolutiva
- La distinzione tra assorbimento e concorso tra reati (es. sequestro e rapina) dipende dalla stretta immediata finalità rispetto all'azione predatoria; la durata non è l'elemento decisivo, ma la contiguità/finalità
- Il giudizio sulla quantificazione della pena, sul riconoscimento di attenuanti/aggravanti e sulla recidiva è riservato ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge o vizi decisivi di motivazione
- Se la correzione di un errore formale nella motivazione non produce vantaggio concreto al ricorrente (es. perché un diverso calcolo avrebbe portato a una pena più alta comunque), la doglianza può essere ritenuta priva di interesse
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