Sentenza del 22/05/2019 n. 3164 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RIMBORSO - CREDITO D'IMPOSTA - RITARDO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - DIRITTO - SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il diritto al credito d’imposta e al relativo rimborso permane anche in presenza di una dichiarazione tardiva. Il mero ritardo nella presentazione non può incidere negativamente sul patrimonio giuridico del contribuente, privandolo del diritto o impedendone l’esercizio, quando l’esistenza del credito non sia controversa e sia stata ufficialmente attestata dall’autorità competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la permanenza del diritto al rimborso di un credito d’imposta già riconosciuto o comunque attestato ufficialmente dall’autorità competente, nonostante la dichiarazione fosse stata presentata oltre il termine previsto. Il principio affermato è che il ritardo procedurale non elimina un diritto sostanziale già esistente, soprattutto quando il contribuente abbia comunque manifestato la propria volontà nei confronti dell’Ufficio mediante una dichiarazione o un’istanza.
Massime di principio
- La tardività di un adempimento dichiarativo non comporta automaticamente la perdita di un diritto sostanziale, se il diritto esiste ed è dimostrabile.
- Quando il credito d’imposta è stato riconosciuto o attestato dall’Amministrazione, il contribuente può farne valere il rimborso anche se la dichiarazione è stata presentata in ritardo, salvo specifiche disposizioni decadenziali applicabili.
- La manifestazione della volontà del contribuente nei confronti dell’Ufficio può essere sufficiente a impedire che un’irregolarità procedurale annulli il diritto sostanziale.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra semplici ritardi procedurali e termini stabiliti dalla legge come decadenziali: solo questi ultimi, se applicabili e rispettati nei loro presupposti, possono determinare la perdita del diritto.
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