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Sentenza

Sentenza n. 2646/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza delle seguenti sentenze: - sentenza n. 125/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 841/2023, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata in data 17.10.2025 dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro; - Sentenza n. 29/2025 pubbl. il 23/01/2025 RG n. 307/2024, emessa dal Tribunale di Como, sezione II, in funzione di giudice del lavoro, corretta con decreto di correzione di errore materiale del 07.04.2025 del medesimo Tribunale, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata in data 20.10.2025 dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Como, relative al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Como, emesse in funzione di giudice del lavoro e passate in giudicato, che avevano accertato il suo diritto alla carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta e a corrispondere i relativi importi. Il ricorrente ha dedotto l'integrale mancata esecuzione dei giudicati e chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'adempimento. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che i due giudicati del giudice ordinario erano documentalmente provati, che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni e che l'inadempimento dell'amministrazione risultava adeguatamente documentato e non contestato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, prevedendo che questi intervenisse su istanza del creditore e provvedesse entro i successivi sessanta giorni, direttamente o tramite funzionario delegato. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l'inadempimento del giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto al ricorrente nei giudicati da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato ritenuto rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente provi l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario non eseguito e di un inadempimento adeguatamente documentato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato.
  • La mancata contestazione in giudizio dell'inadempimento allegato dal creditore, unitamente alla documentazione prodotta, consente di ritenere accertata l'inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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