Cassazione Penale, Sentenza n. 4802/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo sui canoni di locazione relativi a due immobili (via Ciavatti n.25, Coriano; via del Poggio n.6, Rimini). Il ricorso contestava la legittimità dell'estensione del vincolo ai canoni in quanto, secondo la difesa, non sarebbe stata rispettata la corrispondenza tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato: in particolare si sosteneva che il profitto rilevante per l'art.11 D.Lgs. 74/2000 andava calcolato sul valore dei beni conferiti nel "trust" (o, per il reato di riciclaggio, sul vantaggio derivante dal loro impiego, es. liberazione dell'immobile dall'ipoteca) e non sui canoni futuri, con conseguente sproporzione rispetto al presunto profitto illecito
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dell'estensione del sequestro ai canoni fosse già stata dedotta e decisa nella precedente fase di riesame e poi oggetto del ricorso in Cassazione (sent. n.35260/2021), il che impedisce la riproposizione della stessa doglianza in assenza di mutamento del quadro fattuale o giuridico. Sostanzialmente è stato affermato che il sequestro diretto può estendersi ai frutti civili (canoni) quando non emerge una sproporzione indebita rispetto al profitto illecito, e la decisione del riesame e della Cassazione avevano già confermato la legittimità di tale estensione nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di nullità dell'ordinanza; norma procedurale relativa ai provvedimenti cautelari e alla loro impugnazione. Nel caso si è rilevata la preclusione alla riproposizione di questioni già decise.
art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
Rilevante per la disciplina del sequestro e della confisca in materia tributaria (sottrazione fraudolenta). La Corte ha osservato che, con riferimento all'art.12-bis, il ricorso non ha dimostrato come i canoni percepiti sarebbero risultati superiori al profitto fiscale, né che il valore dei beni non fosse sufficiente a coprire il debito tributario.
art. 11 D.Lgs. 74/2000
Definisce il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La questione verteva su quale fosse il "profitto" rilevante: la Corte richiamata ha ritenuto che il profitto può essere identificato nel valore dei beni sottratti alla garanzia fiscale e che in tale valore rientrano, salvo prova contraria, anche i frutti.
art. 648-quater cod. pen.
"l'art. 648quater cod. pen. estende la confisca diretta non solo al profitto del riciclaggio ed autoriciclaggio ma anche al prodotto"
Norma sul reato di riciclaggio e sulla confisca obbligatoria; la giurisprudenza citata interpreta l'articolo nel senso che la confisca diretta può ricomprendere anche i beni "prodotto" della condotta (tra cui possono rientrare i canoni), consentendo l'estensione del vincolo ai frutti quando si tratta di confisca diretta.
art. 2912 cod. civ.
Richiamato a supporto della possibilità di estendere il vincolo ai frutti civili del bene sequestrato: principio che disegna l'acquisizione dei frutti da parte del proprietario del bene e, applicato analogicamente, giustifica il divieto per l'imputato di percepire indebiti arricchimenti.
Sez. U, Sent. n.29952 del 24/05/2004 (c. Fall. in proc. Romagnoli)
"più limitato criterio della 'preclusione processuale' ... la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento"
Principio che limita la possibilità di riproporre in istanze successive motivi già definitivamente valutati in sede di riesame, salvo mutamento della situazione di fatto o diritto; applicato per escludere la riapertura della stessa questione nella istanza di revoca.
Sentenza Corte di Cassazione n.35260/2021
"quanto all'ultimo motivo, ... l'art. 648quater cod. pen. estende la confisca diretta ..."
Decisione che aveva già affrontato e respinto la doglianza sulla illegittimità dell'estensione del sequestro ai canoni, affermando che i canoni possono essere compresi nella confisca diretta e che, in mancanza di prova che il valore dei beni sia già sufficiente a coprire il debito tributario, non emerge illegittimità.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato in relazione alla trasmissione delle requisitorie del Pubblico Ministero; qui il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a Euro 3.000.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può essere esteso ai frutti civili (es. canoni di locazione) quando la confisca è diretta e non per equivalente, purché non emerga una sproporzione indebita tra il valore dei beni oggetto di vincolo e il profitto illecito.
- Le questioni già dedotte e definitivamente valutate in sede di riesame (e, se impugnate, anche dalla Cassazione) non possono essere riproposte in una successiva istanza di revoca, salvo un effettivo mutamento del quadro fattuale o giuridico: principio di preclusione endoprocessuale.
- Per i reati tributari (art.11 D.Lgs.74/2000) il profitto può essere identificato nel valore dei beni sottratti alla garanzia fiscale e, salvo prova contraria, in tale valore possono rientrare anche i frutti; la difesa deve indicare elementi nuovi se intende contrastare valutazioni già definitive.
- Nel reato di riciclaggio (art.648‑quater) la confisca diretta può riguardare il profitto e il "prodotto" della condotta, con possibile inclusione di beni e relativi frutti quando emergano ragioni concrete di collegamento con il reimpiego di proventi illeciti.
- In sede di istanza di revoca non è sufficiente riproporre motivi già rigettati: occorre dimostrare un mutamento delle condizioni che giustifichi la riesamina della misura.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può prevedere sanzione a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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