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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33322/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito a un'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990 e 1991, presentata da un contribuente residente in una delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e fondata sull'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. I giudici di merito avevano accolto la domanda e rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final e della disciplina de minimis, oltre alla violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto il rimborso senza verificare se, trattandosi di soggetto che svolge attività economica, ricorressero i presupposti per l'applicazione della regola de minimis. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere i giudici di merito accertato il fatto costitutivo della domanda di rimborso, cioè la prova dei pagamenti effettuati dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, in presenza di un beneficiario che svolge attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con la disciplina de minimis oppure, in alternativa, la sussistenza dei presupposti per qualificarlo come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, con il necessario nesso diretto tra danno e agevolazione e senza sovracompensazione. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva svolto alcuna verifica sul superamento della soglia de minimis e non aveva accertato la prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché decida attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    quota pari al 90 per cento delle imposte versate

    fonte del beneficio fiscale/rimborso richiesto dal contribuente per il sisma del 1990

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    norma richiamata dall'Agenzia a supporto della disciplina del rimborso e dei limiti derivanti dal diritto UE

  • artt. 107 e 108 TFUE

    utilizzati per verificare la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato e il divieto di aiuti illegali

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    la Corte la interpreta nel senso che le misure di aiuto sono incompatibili con il mercato interno, salvo l'ipotesi di aiuto individuale compatibile con il regolamento de minimis o di aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale con nesso diretto e assenza di sovracompensazione

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato quale regolamento de minimis applicabile all'aiuto individuale

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato quale regolamento de minimis applicabile all'aiuto individuale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione di merito per avere attribuito il rimborso su un thema decidendum non correttamente esaminato

  • art. 2697 c.c.

    richiama l'onere della prova in capo al contribuente quanto ai pagamenti effettuati e al fatto costitutivo del diritto al rimborso

  • art. 138 l. n. 388/2000

    individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici, rinviando all'ordinanza n. 2057/1990

  • art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057

    comprende tra i beneficiari sia i residenti nei Comuni interessati dal sisma sia chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola nell'area colpita

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    è la base per ritenere compatibili aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale, purché vi sia nesso chiaro e diretto e assenza di sovracompensazione

Massime di principio

  • Quando il beneficio fiscale richiesto integra o può integrare un aiuto di Stato a favore di un soggetto che svolge attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con la disciplina UE, in particolare con la regola de minimis, e non può riconoscere il rimborso in via automatica.
  • La regola de minimis opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: se la soglia è superata, il beneficio deve essere negato integralmente; non basta che il singolo importo chiesto a rimborso sia di per sé inferiore alla soglia.
  • In alternativa alla disciplina de minimis, il giudice deve accertare se l'aiuto sia giustificabile come compensazione di danni da calamità naturale, verificando il nesso diretto tra danno subito e misura concessa, la sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e l'assenza di sovracompensazione.
  • Nel giudizio di rimborso, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresi i versamenti effettuati delle imposte per le quali chiede la restituzione.
  • L'omesso accertamento dei presupposti comunitari dell'agevolazione e della prova dei pagamenti integra vizio di diritto della decisione di merito e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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