Cassazione Penale, Ordinanza n. 03526/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione a un fatto qualificato, nel testo, come condotta dolosa oppositiva. Il ricorrente ha censurato, da un lato, la motivazione della Corte territoriale sostenendo l'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva; dall'altro, ha contestato il trattamento sanzionatorio e l'esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto i rilievi generici e meramente reiterativi dei motivi di appello già esaminati e disattesi, nonché relativi a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato e completo sia sulla ricostruzione della vicenda sia sulla gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre, in modo generico, motivi già dedotti in appello e già disattesi con motivazione completa ed esaustiva.
- La valutazione della sussistenza o insussistenza della condotta dolosa, quando sorretta da motivazione adeguata e coerente con la ricostruzione della vicenda, non può essere rivalutata in cassazione come terzo grado di merito.
- Sono inammissibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'esclusione della recidiva quando esse investono apprezzamenti riservati al giudice di merito e la motivazione impugnata dia conto della gravità del fatto e dei precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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