Cassazione Penale, Sentenza n. 09186/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia, resa in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena per plurimi reati (rapina aggravata, furto con strappo e numerosi reati in materia di stupefacenti) riducendo la pena base per il più grave dei reati ma mantenendo gli aumenti per continuazione già stabiliti. I motivi dedotti in cassazione contestavano: (i) la violazione del vincolo del rinvio e del divieto di reformatio in peius per non essere stato riesaminato il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti generiche (sostenendo che il riconoscimento delle attenuanti avrebbe dovuto condurre a una revisione più favorevole della pena); (ii) vizi di motivazione e di determinazione degli aumenti per continuazione relativi ai reati in materia di stupefacenti, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'esclusione di talune aggravanti (art. 112 cod. pen. e art. 80 DPR 309/1990) in modo distinto per ciascun capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Quanto al primo vizio, la Corte ha richiamato il principio espresso nella sentenza rescindente: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche doveva comportare, se necessario, una revisione in melius della pena, ma il giudice del rinvio si è attenuto al devolutum e ha legittimamente ridotto la pena base senza rimettere in discussione il giudizio di comparazione fra circostanze non espressamente impugnato dal PM. Inoltre la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito applicando i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena è prossima al minimo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: gli aumenti per la continuazione con i reati di stupefacenti, di entità modesta, erano stati distintamente individuati e adeguatamente motivati; per il capo 17 l'aggravante era già stata esclusa in primo grado, quindi non era dovuta una ulteriore riduzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a)
Aggravante prevista per delitti in materia di stupefacenti; l'esclusione di tale aggravante per alcuni capi ha determinato una riduzione degli aumenti per continuazione, come tenuto conto dalla Corte territoriale
codice penale, art. 112, primo comma, n. 4
Aggravante contestata al capo 17 che era già stata esclusa dal primo giudice; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria ulteriore riduzione in sede di rinvio
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che tipizza i reati di spaccio/traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha considerato tali reati giuridicamente omogenei e ha applicato modestissimi aumenti per la continuazione data la pluralità e la natura analogica degli episodi
codice penale, art. 628, primo comma
Richiamato come parametro del minimo edittale per la rapina: la Corte ha osservato che l'illegittima quantificazione operata in primo grado non poteva automaticamente impedire una revisione in melius della pena
codice penale, art. 132
Principi di determinazione della pena individualizzata: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel graduare la pena secondo i criteri indicati
codice penale, art. 133
Criteri (circostanze attenuanti/agggravanti, personalità del reo, ecc.) che il giudice deve considerare; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica se la pena è prossima al minimo
codice penale, art. 81
Regole sul cumulo edile delle pene e sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare gli aumenti distintamente in rapporto alla loro entità e proporzione
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
In definitiva, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello non poteva - in assenza di impugnazione del PM - "neutralizzarne" la portata comparandole con la pena "virtualmente" applicabile alla rapina aggravata ma erroneamente non applicata dal primo giudice; al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe pertanto dovuto corrispondere una correlativa revisione, in melius, della pena cui non era di ostacolo il fatto che essa era stata fissata, dal GUP, nel minimo edittale (per la pena detentiva) stabilita per l'ipotesi del primo comma dell'art. 628 cod. pen.
La sentenza rescindente ha enunciato che il riconoscimento di attenuanti generiche imponeva una revisione favorevole della pena; tuttavia, in sede di rinvio il giudice deve attenersi al devolutum e non può riesaminare questioni non oggetto del rinvio o non dedotte dalle parti
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio una sentenza per violazione del divieto di reformatio in peius, il giudice del rinvio deve attenersi al devolutum: può correggere la determinazione della pena nei limiti indicati, ma non rimettere in discussione questioni non ricomprese nel punto di rimessione o non impugnate dalle parti
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ove meritevole di revisione, può comportare una riduzione della pena (revisione in melius), ma ciò non implica automaticamente un risultato prefissato; la parte che intende ottenere un diverso bilanciamento fra aggravanti e attenuanti deve dedurlo e impugnarlo nel grado pertinente
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: quando la pena è prossima al minimo edittale, una motivazione sintetica che richiami i criteri dell'art. 133 cod. pen. è generalmente sufficiente; una motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è di molto superiore alla media edittale
- In caso di reato continuato e di aumenti per reati satellite, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti in rapporto alla loro entità e alla proporzione tra le pene (art. 81 cod. pen.), ma non è necessario un dettagliato esame per aumenti di entità esigua
- Se un'aggravante è stata già esclusa in primo grado per un determinato capo, il giudice del rinvio non è tenuto a ridurre ulteriormente gli aumenti per continuazione salvo che emergano elementi nuovi o errori di calcolo nella determinazione precedente
- La presentazione di motivi in cassazione che mirino a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile quando tale valutazione rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e non sussistono vizi di motivazione, illogicità o arbitrarietà
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