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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36964/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un giudizio in materia di servitù, definito con sentenza della Corte d'appello di Milano. Avverso tale decisione una parte ha proposto ricorso per cassazione principale e l'altra parte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della trattazione in pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato atto rituale di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale. La rinuncia è stata effettuata in modo espresso e con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha ricordato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle controparti, trattandosi di atto unilaterale recettizio. Poiché entrambe le impugnazioni sono state rinunciate e l'atto prevedeva la compensazione delle spese, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza statuire sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    La rinuncia al ricorso per cassazione è valida se sottoscritta dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore con mandato speciale; non richiede l'accettazione delle altre parti per produrre l'estinzione del processo.

  • art. 306 c.p.c.

    diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.

    La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione si distingue da quella generale dell'estinzione del processo, poiché qui non è richiesta l'accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

    Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti sono funzionali soprattutto alla regolazione delle spese di lite, non alla validità/efficacia estintiva della rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rituale rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Gli adempimenti di comunicazione della rinuncia alle altre parti sono rilevanti principalmente ai fini delle spese di lite, mentre non condizionano l'effetto estintivo dell'atto.
  • Quando le parti, con atto rituale, prevedono la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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