Cassazione Penale, Sentenza n. 39720/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena resa su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 cod. strada; il Procuratore generale ha dedotto violazione dell'art. 186, comma 2, perché il Tribunale, pur avendo inflitto la pena (20 giorni di arresto e €2.000,00 di ammenda, sostituite con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis), non ha disposto la sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che l'art. 186, comma 2, cod. strada impone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno e che l'art. 186, comma 2-quater, dispone l'applicabilità di tali sanzioni anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la pena detentiva e pecuniaria sono sostituite con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione accessoria in attesa della verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro e, in caso di esito positivo, può dichiarare l'estinzione del reato e ridurre della metà la sospensione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Firenze per la determinazione della durata della sospensione e per gli ulteriori provvedimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)
all'accertamento del reato "consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno"
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per il reato previsto dall'art. 186 comma 2; il giudice deve pertanto disporla e determinarne la durata
art. 186, comma 2-quater, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
"le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"
Le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 si applicano anche quando la pena è applicata con la procedura di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Prevede la possibilità di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; la giurisprudenza impone, in tali ipotesi, la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria fino alla verifica dello svolgimento del lavoro e l'eventuale dichiarazione di estinzione del reato con riduzione della sospensione
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; l'accordo tra parti riguarda la determinazione della pena ma non necessariamente tutte le sanzioni amministrative accessorie
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnabilità in capo al Pubblico ministero e all'imputato delle sentenze di applicazione della pena ai motivi indicati dall'articolo; tuttavia le sanzioni amministrative accessorie sono considerate al di fuori del contenuto dell'accordo e possono essere impugnate con il rito ordinario (art. 606 c.p.p.), secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 21369/2019
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (giurisprudenza)
Ha chiarito che l'ambito di operatività dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è circoscritto alle statuizioni che riflettono il contenuto dell'accordo e che le sanzioni amministrative accessorie non sono comprese in tale ambito, consentendo il controllo con il regime di impugnazione ordinario
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge sostanziale (es. art. 186 cod. strada) e determinare la loro durata, salvo le previsioni specifiche sulla sospensione dell'efficacia.
- Il Pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per omissione di sanzioni amministrative accessorie anche se la sentenza è frutto di un accordo tra le parti, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite (ricorso secondo il regime ordinario, art. 606 c.p.p.).
- Quando pena detentiva e pecuniaria sono sostituite con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione accessoria (es. sospensione patente) fino alla verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro; in caso di esito positivo potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e la sospensione può essere ridotta della metà.
- Se il giudice omette una sanzione accessoria obbligatoria, la sentenza può essere annullata limitatamente a tale omissione e rinviata al giudice di merito per integrare la statuizione.
- Per gli operatori: nelle proposte di patteggiamento è opportuno prevedere espressamente il trattamento delle sanzioni amministrative accessorie o, comunque, il relativo provvedimento del giudice per evitare impugnazioni ed ulteriori rinvii.
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