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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e sanzioni - Sanzioni e interessi - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo regimi prescrizionali differenti per il tributo principale (da triennale a decennale a seconda del tributo), le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni in base all'art. 20 del d.lgs. 472/1997; conseguentemente, se risultano decorsi i cinque anni senza interruzioni o cause di sospensione, la pretesa sulle sanzioni e sugli interessi è estinta

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente contestava la pretesa tributaria nella parte relativa a sanzioni e interessi ritenendole prescritte; la questione verteva sulla durata del termine prescrizionale applicabile alle sanzioni e agli interessi rispetto al diverso regime prescrizionale dei singoli tributi (che può variare da tre a dieci anni a seconda del tributo)

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    l'art. 20 è stato interpretato dalla corte nel senso che il termine prescrizionale applicabile alle sanzioni e agli interessi è quinquennale

  • Cass. 20955/20

    la giurisprudenza (Cass. 20955/20) ha confermato il principio sopra richiamato e l'applicazione pratica del termine quinquennale alle sanzioni e agli interessi

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra la prescrizione del tributo principale (che dipende dalla tipologia del tributo e può variare da 3 a 10 anni) e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, che va valutata separatamente
  • Per sanzioni e interessi si applica, salvo peculiari deroghe, il termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997: se sono decorsi cinque anni senza interruzione o sospensione, la pretesa è estinta
  • Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto dell'Erario a esigere la sanzione o l'interesse è sorto (in pratica dal momento in cui la pretesa è diventata esigibile): è essenziale verificare la data di maturazione e ogni eventuale atto che possa aver interrotto o sospeso la prescrizione
  • In caso di avviso di accertamento o ingiunzione, controllare notifiche e atti successivi che possano avere effetto interruptivo (es. iscrizione a ruolo, intimazioni, atti esecutivi) prima di ritenere prescritta la pretesa
  • Se le sanzioni e/o gli interessi risultano prescritti, il contribuente deve proporre opposizione o ricorso indicando l'eccezione di prescrizione e richiedere la cancellazione/annullamento della pretesa e, se del caso, il rimborso di somme indebitamente riscosse

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