Sentenza del 13/07/2020 n. 14846 - Corte di Cassazione
IVA - Amministrazione di sostegno - Natura dell'attività svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'imponibilità IVA sull'indennità liquidata dall'Autorità giudiziaria all'amministratrice di sostegno (€1.000 fatturati con IVA). L'Agenzia sosteneva che, essendo la ricorrente un professionista (avvocato), la somma fosse corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi soggetta a IVA, facendo leva sulla natura soggettiva di prestatore d'opera e sulla possibilità prevista dall'art. 379 c.c. di farsi coadiuvare con persone stipendiate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esclusione dell'imponibilità. Ha ritenuto che l'ufficio di amministratore di sostegno è principalmente rivolto alla tutela della persona, è ordinariamente gratuito e l'eventuale indennità liquidata dal giudice ha carattere di ristoro per oneri e spese non facilmente documentabili e non di corrispettivo. L'attività non è quindi, di regola, “economica” ai fini IVA, salvo che in concreto risulti volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o sia espletata a titolo oneroso. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1, 3 e 13
Definiscono campo di applicazione dell'IVA e le operazioni imponibili; la Corte ha ritenuto che non operino se l'attività non ha natura economica diretta alla produzione di reddito stabile.
Codice civile, articoli 379 e 411
Stabiliscono la gratuità dell'ufficio di amministratore di sostegno e la possibilità per il giudice di attribuire un'indennità solo in presenza di oneri connessi all'amministrazione del patrimonio; l'indennità ha natura di ristoro e non di corrispettivo.
Direttiva IVA (2006/112/CE), articolo 9
"si considera \"soggetto passivo\" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attivita' economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attivita'"; "si considera \"attivita' economica\" ogni attivita' di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi... Si considera, in particolare, attivita' economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilita'"
Definisce la nozione di attività economica e soggetto passivo; la Corte ha applicato il criterio sostanziale: rileva l'oggettiva natura economica dell'attività, non la sola qualifica soggettiva del prestatore.
Corte di giustizia UE, causa C-316/18 (The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge)
Chiarimenti sulla nozione di attività economica: per essere economica occorre destinazione al ricavo di introiti con carattere di stabilità.
Corte di giustizia UE, causa C-37/16
Sulla nozione di prestazione di servizi e sulla necessità, per qualificare un corrispettivo, di un rapporto sinallagmatico effettivo tra le parti.
Corte di giustizia UE, causa C-182/17 (Nagyszenas Telepulesszolgeltatesi Nonprofit Kft)
Conferma che l'attività non è economica se non diretta a ricavare introiti con carattere di stabilità.
Corte costituzionale (sentenze richiamate: ord. 6 dicembre 1988 n.1073; 10 ottobre 2018 n.218; 28 aprile 2006 n.174)
Ha sottolineato la gratuità dell'ufficio tutelare/amministrativo e riconosciuto la funzione di ristoro delle indennità per oneri non documentabili, distinguendo quelle attività precipuamente rivolte alla cura della persona da attività di gestione patrimoniale.
Massime di principio
- L'imponibilità IVA dell'indennità corrisposta all'amministratore di sostegno va valutata sulla base della natura oggettiva dell'attività svolta: se è essenzialmente cura della persona e non destinata a produrre reddito stabile, l'indennità non è imponibile.
- La qualifica soggettiva del percettore (es. professionista/avvocato) non determina automaticamente l'assoggettamento a IVA: conta se l'attività è svolta a titolo oneroso e diretta alla produzione di introiti stabili.
- L'indennità liquidata dal giudice per oneri e spese difficilmente documentabili va considerata ristoro e non corrispettivo, salvo che emergano elementi concreti della natura economica dell'attività.
- Se la gestione del patrimonio da parte dell'amministratore di sostegno viene effettivamente esercitata con finalità di lucro o in termini continuativi e onerosi, allora l'attività può configurarsi come economica e soggetta a IVA.
- In casi dubbi è opportuno documentare la natura delle prestazioni svolte (attività di assistenza personale vs. gestione patrimoniale onerosa) e valutare, anche preventivamente, la posizione fiscale per evitare contenziosi.
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