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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13313/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore contributivo)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta da una società agricola avverso una cartella esattoriale emessa per crediti contributivi, riferiti secondo l’ente al mancato versamento di compensi per lavoro straordinario e ad altri versamenti irregolari. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, su impugnazione dell’INPS, ha riformato la decisione e ha respinto l’opposizione, ritenendo sufficiente il materiale documentale acquisito e confermando la pretesa, con richiamo anche a un parziale sgravio. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione di norme processuali e del principio del contraddittorio per l’ammissione in appello di documenti e prove nuove, sostenendo che non fossero indispensabili e che avessero inciso sulla decisione; 2) nullità della sentenza per asserito contrasto logico tra l’ammissione di tali prove per indispensabilità e il loro presunto non utilizzo; 3) violazione delle regole probatorie, dell’art. 2700 c.c. e delle norme sull’attività ispettiva, assumendo che i verbali non facessero piena prova dei fatti e che l’INPS fosse stato indebitamente esonerato dall’onere di provare il credito; 4) vizi dell’iscrizione a ruolo e carenza delle indicazioni prescritte, con lesione del diritto di difesa; 5) omesso esame delle contestazioni sul quantum, in particolare su uno sgravio, su un pagamento di euro 215.000 e sulla sospensione delle sanzioni civili; 6) nullità della motivazione per contrasto tra dispositivo e motivazione e per difetto di motivazione sulla quantificazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ha respinto il quarto, ha accolto nei limiti di ragione il quinto motivo e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame della quantificazione del credito, tenendo conto delle contestazioni sul quantum e degli eventuali elementi estintivi, modificativi o impeditivi dedotti dalla società. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; le doglianze che mirano a una diversa valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili se mascherate da violazione di legge o nullità.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio per l’ammissione di documenti in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio da parte del giudice di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello, ma la doglianza è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 437, secondo e terzo comma, c.p.c.

    richiamato per l’ammissione in appello di nuovi documenti/prove nel giudizio in materia lavoristica o assimilata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che non vi è stata inversione dell’onere, ma solo valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, ma non conduce all’accoglimento delle doglianze sulle nuove produzioni documentali.

  • art. 111 Cost.

    secondo comma; sesto comma

    richiamato come parametro di giusto processo e motivazione, ma le censure di motivazione sono in parte assorbite e in parte non fondate.

  • art. 10 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

    richiamato per il valore probatorio degli atti ispettivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il merito.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per contestare la fede privilegiata dei verbali ispettivi; la Corte valorizza gli elementi oggettivi desumibili dai verbali senza ritenere violata la norma.

  • art. 421, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di poteri istruttori officiosi e di acquisizione documentale.

  • art. 635, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel quadro delle norme processuali invocate dalla ricorrente.

  • art. 1 d.m. n. 321 del 1999

    richiamato in relazione al contenuto dell’iscrizione a ruolo e ai presunti vizi formali dell’atto.

  • art. 2, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato per sostenere la carenza di indicazioni nell’atto impositivo/iscrizione a ruolo.

  • art. 3, comma 20, L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato nel contesto della disciplina dell’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    la Corte afferma che l’opposizione a cartella introduce un giudizio a cognizione piena sulla fondatezza del credito, non limitato ai soli vizi formali dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità motivazionale; il motivo viene però dichiarato assorbito o non accolto nei limiti in cui la Corte si pronuncia.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come norma sulle nullità processuali per il dedotto difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale adottato in cassazione.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella per crediti contributivi, il controllo del giudice non si arresta ai vizi formali dell’iscrizione a ruolo, ma investe la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva in tutti i suoi elementi costitutivi.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o della nullità della sentenza, mirano in realtà a una diversa valutazione delle prove o del fatto sono inammissibili in cassazione.
  • L’eventuale ammissione in appello di nuovi documenti o mezzi istruttori è censurabile solo se risulti concretamente pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito dichiara di non aver fondato la decisione su quei documenti, la doglianza è priva di decisività.
  • I verbali ispettivi e la documentazione amministrativa vanno apprezzati nel loro contenuto complessivo; la contestazione del loro valore probatorio non può tradursi in una richiesta di rinnovata valutazione di merito.
  • La non contestazione del quantum può essere affermata solo quando la parte non abbia specificamente dedotto fatti idonei a incidere sulla misura del credito; se risultano contestazioni puntuali su sgravio, pagamenti o sospensione delle sanzioni, il giudice deve esaminarle e quantificare il dovuto in modo motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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