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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23515/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda nasce da un decreto prefettizio di espulsione di un cittadino marocchino con accompagnamento alla frontiera. Poiché non era disponibile un documento valido per l'espatrio e nell'immediato neppure un vettore per il rimpatrio, la Questura disponeva il trattenimento nel CPR di Milano e ne chiedeva la convalida. Dopo una prima convalida e una prima proroga di 30 giorni, la Questura chiedeva una seconda proroga, motivandola con le difficoltà nell'accertamento dell'identità/nazionalità dello straniero e nell'acquisizione dei documenti di viaggio. Il Giudice di pace concedeva la seconda proroga con motivazione standardizzata, sostanzialmente richiamando le ragioni già poste a base della prima proroga. Con il ricorso per cassazione, lo straniero deduceva violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che per la seconda proroga non bastano generiche gravi difficoltà, ma occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o rendano necessario il trattenimento per organizzare il rimpatrio; denunciava inoltre che il giudice si era limitato a recepire la richiesta dell'autorità di polizia senza indicare circostanze specifiche idonee a giustificare la proroga ulteriore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il trattenimento dello straniero è misura che incide sulla libertà personale e può essere prorogata solo nei limiti e alle condizioni rigorosamente previste dalla legge; per la seconda proroga e quelle successive l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, come modificato, richiede elementi concreti dai quali desumere la probabile identificazione dello straniero oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. La motivazione del decreto giudiziale non può quindi essere meramente per relationem o standardizzata, ma deve dar conto dei concreti elementi giustificativi. Nel caso concreto, il decreto impugnato si limitava a ripetere le ragioni già poste a fondamento della prima proroga, senza indicare alcun elemento nuovo o specifico. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza e rinviato al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    La libertà personale è tutelata da riserva assoluta di legge; misure che la comprimono, come il trattenimento dello straniero, possono essere disposte solo nei limiti e alle condizioni rigidamente previste dalla legge.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive non è sufficiente la mera sussistenza di gravi difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti, ma occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o che rendano necessario il trattenimento per organizzare il rimpatrio.

  • L. 161/2014

    La modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha reso più rigorosa la disciplina delle proroghe ulteriori del trattenimento nei CPR.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    Il provvedimento di proroga deve essere sorretto da una motivazione che accerti la sussistenza dei motivi addotti e la loro congruenza con la finalità del rimpatrio; la motivazione per relationem è ammissibile solo se non è del tutto priva di contenuto esplicativo e se consente di comprendere i concreti elementi posti a base della decisione.

Massime di principio

  • Il trattenimento dello straniero nei CPR costituisce una misura di privazione della libertà personale e, come tale, è legittimo soltanto se sorretto da presupposti legali rigorosi e da una scansione temporale rigidamente predeterminata.
  • Per la seconda proroga del trattenimento non basta l'allegazione di generiche difficoltà operative: occorre l'accertamento di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure giustifichino la prosecuzione del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
  • Il giudice della convalida non può limitarsi a recepire in modo acritico le ragioni dell'autorità di polizia; deve verificare e indicare in motivazione i fatti specifici che fondano la proroga ulteriore.
  • La motivazione per relationem è astrattamente ammissibile, ma non può essere meramente apparente o standardizzata: deve consentire di comprendere quali elementi concreti siano stati condivisi dal giudice.
  • Quando manca una motivazione specifica sulla sussistenza dei presupposti più rigorosi previsti per le proroghe successive alla prima, il decreto di proroga va cassato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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