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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, 1) dell'esito della prova scritta svolta il 20.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma “concorsismart” gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive per l'accertamento del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale o, in estremo subordine, in caso di non accoglimento delle precedenti richieste, alla ripetizione della prova unicamente per i quesiti qui contestati e nella medesima materia; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202514228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico, con mancata idoneità del candidato per il punteggio di 19/30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 20 ottobre 2025, nella quale aveva conseguito 19/30, a fronte della soglia minima di 21/30, contestando i quesiti n. 10, di logica, e n. 16, di diritto. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, violazione o falsa applicazione della lex specialis, violazione del buon andamento, violazione della par condicio concorsorum e ingiustizia grave e manifesta. Quanto al quesito n. 10, relativo alla proposizione "Non è errato non stabilire che gli uffici provinciali non siano stati certamente colorati", ha sostenuto che l'avverbio "certamente", combinato con la negazione, rendesse non corretta la risposta indicata dall'amministrazione e impedisse di individuare un'unica alternativa esatta. Quanto al quesito n. 16, la domanda richiamava erroneamente l'art. 460 c.p.c., disposizione non più vigente, mentre avrebbe dovuto riferirsi all'art. 460 c.p.p.; secondo il ricorrente, l'errore rendeva nessuna delle risposte inequivocabilmente corretta. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame e la rettifica del punteggio con ammissione alla fase successiva oppure, in subordine, la ripetizione della prova limitatamente ai quesiti contestati. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale RIPAM e hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia non è estraneo alla procedura, essendo l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale RIPAM è inoltre competente, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ad adottare numerosi atti connessi alle procedure concorsuali. Nel merito, il giudice ha ribadito che la formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta manifestamente irragionevole o il candidato fornisca almeno un principio di prova dell'arbitrarietà o illogicità. Ha tuttavia precisato che, nei quiz a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta; l'amministrazione non può costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile. Il quesito n. 10 è stato ritenuto logicamente univoco: l'espressione "non è errato" equivale a "è corretto" e le due negazioni contenute nella proposizione si elidono, conducendo alla risposta secondo cui gli uffici provinciali sono stati colorati. Il quesito n. 16 è stato ritenuto affetto da un evidente refuso, poiché il riferimento all'art. 460 c.p.c. doveva intendersi riferito all'art. 460 c.p.p., in ragione della materia oggetto della prova e del contenuto della domanda. Ai sensi dell'art. 460, comma 5, terzo periodo, c.p.p., il decreto penale, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo; pertanto era corretta la risposta negativa indicata dall'amministrazione, mentre quella scelta dal ricorrente era opposta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri di legge, per spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale [può] definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    La disposizione ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, essendo integrati i presupposti temporali, istruttori e di contraddittorio.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La norma fonda la competenza della Commissione Interministeriale RIPAM ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali e giustifica la sua legittimazione passiva.

  • art. 460, comma 5, terzo periodo, c.p.p.

    Il decreto [penale], anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo

    La disposizione rende corretta la risposta negativa al quesito concorsuale sull'efficacia di giudicato del decreto penale divenuto esecutivo nel giudizio civile.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte nelle procedure concorsuali rientrano nella discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione adottata.
  • Nei concorsi con prove a risposta multipla, ciascun quesito deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; è illegittima una domanda che costringa il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • Un errore materiale nel riferimento normativo contenuto in un quesito concorsuale non determina necessariamente l'illegittimità della domanda quando, in base alla materia oggetto della prova, alla formulazione complessiva e al contenuto della disposizione pertinente, il riferimento corretto sia obiettivamente riconoscibile e la risposta esatta resti univoca.
  • Ai fini della legittimazione passiva in una controversia relativa agli esiti di un concorso destinato al reclutamento presso una determinata amministrazione, è legittimata anche l'amministrazione presso la quale i vincitori instaureranno il rapporto di servizio, pur quando gli specifici atti contestati siano stati adottati da altri organi o soggetti della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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