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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14026/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura: (1) violazione dell'art. 179 co. 1 c.p.p. per presunta assenza di notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, affermando che l'ufficiale giudiziario non avrebbe verificato un ingresso (n.5 piano 1 scala 2 interno 2G) e quindi la notifica sarebbe irregolare; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 633 c.p. in relazione alla attribuzione della responsabilità penale per invasione di immobile, sostenendo che non sarebbe stato dimostrato chi abbia materialmente occupato l'appartamento (se la ricorrente o altro soggetto) e che i testimoni non avrebbero chiarito l'effettivo momento dell'occupazione; (3) carenza di legittimazione del testimone Marcellino a sporgere querela in quanto privo di titolo sull'immobile; (4) esclusione ingiustificata delle cause di non punibilità (stato di necessità ex art. 54 c.p. e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate siano questioni di fatto o di merito non proponibili per la prima volta in Cassazione (notifica al domicilio, verifica di ingressi alternativi, dettagli probatori sulla progressione dell'occupazione). Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui la ricorrente si era introdotta abusivamente nell'appartamento, forzando la porta e cambiandone la serratura; ha ritenuto irrilevante la questione sulla legittimazione del denunciante poiché l'invasione di immobile pubblico è reato perseguibile d'ufficio (art. 339 c.p.). Ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui lo stato di necessità e la particolare tenuità sono esclusi per la protrazione dell'occupazione (tre mesi) e per il pregiudizio arrecato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 179 comma 1 c.p.p.

    La ricorrente ha lamentato la mancata notifica del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale (verifica degli ingressi) e non proponibile per la prima volta in Cassazione, respingendo la doglianza.

  • art. 161 quarto comma c.p.p.

    La relata di notifica indica che, non avendo trovato gli imputati al domicilio eletto, la notificazione è stata eseguita al difensore d'ufficio ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto regolare la procedura ove risultasse che i domicili erano stati lasciati inesatti o i soggetti non reperiti.

  • art. 633 c.p.

    Norma che disciplina l'invasione di edifici o appartamenti; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle risultanze (forzatura della porta, cambio serratura, testimonianza) e ha rigettato la censura per difetto di specificità e per essere di merito.

  • art. 339 c.p.

    La Corte ha osservato che l'invasione di immobile di proprietà pubblica è perseguibile d'ufficio; ne consegue l'irrilevanza della presunta carenza di legittimazione del denunciante privata.

  • art. 54 c.p.

    La difesa invocava lo stato di necessità; la Corte ha ritenuto che la protrazione dell'occupazione per tre mesi e il pregiudizio arrecato escludessero la sussistenza dello stato di necessità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché il fatto, protratto e con pregiudizio sia per l'ente pubblico sia per il detentore privato, non rientrava nei requisiti di tenuità richiesti.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o di merito che non siano state dedotte nei motivi di appello; le doglianze inerenti accertamenti fattuali (es. verifica di ingressi alternativi per la notifica) devono essere già state esperite nei precedenti gradi.
  • La regolarità della notifica al domicilio eletto dipende anche dalla diligente verifica dell'ufficiale giudiziario; contestazioni inerenti sole omissioni fattuali nella verifica della residenza sono difficilmente decisorie in sede di legittimità.
  • Quando il fatto riguarda un immobile pubblico, il reato è perseguibile d'ufficio e la legittimazione del singolo denunciante privato è, di regola, irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
  • La sussistenza di stato di necessità o la particolare tenuità del fatto può essere esclusa dalla durata dell'illecito e dall'entità del pregiudizio: occupazioni protratte nel tempo e con danni o impedimenti materiali per terzi non soddisfano generalmente tali esimenti.
  • Per la configurazione dell'invasione di immobile la valutazione complessiva delle prove (testimonianze, riscontri sulle modalità di accesso, cambio serratura, ecc.) può essere sufficiente a sostenere la responsabilità anche se non esiste un unico documento che ricostruisca ogni dettaglio temporale; però le questioni probatorie sono sindacabili con difficoltà in Cassazione se rappresentano mera rivalutazione del merito.
  • Ricorsi per cassazione che non mostrano profili di diritto nuovi o errori di applicazione della legge sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.

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