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Sentenza

Sentenza n. 3369/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento dei decreti di revoca dei nulla osta P-VA/L/Q/2023/-OMISSIS-, P-VA/L/Q/2023/-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, adottati dalla Prefettura di Varese Sportello Unico Immigrazione in data 30.05.2025; nonché di ogni altro atto rispetto agli stessi presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202503211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di revoca dei nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottati dallo Sportello unico per l’immigrazione di Varese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato cumulativamente i provvedimenti di revoca dei nulla osta richiesti dal datore di lavoro. Gli atti erano motivati con l’inadeguata capacità economica del datore e con carenze documentali, tra cui l’assenza di un DURC valido e della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; violazione degli artt. 42 e 44 d.l. 73/2022, convertito nella l. 122/2022, e della circolare INL n. 3/2022, per l’asserita illegittimità della revoca in assenza di DURC in corso di validità; carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e illogicità della motivazione quanto alla capacità economica del datore e all’asseverazione; violazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies l. 241/1990, per l’asserita carenza dei presupposti e della motivazione dell’annullamento d’ufficio mediante revoca; violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 5, comma 5, e 22 d.lgs. 286/1998, nonché dei principi di affidamento, proporzionalità e ragionevolezza, per mancata considerazione dell’ingresso in Italia, della stipulazione dei contratti di lavoro, della percezione della retribuzione e delle aspettative di conversione del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando l’assenza della prova delle comunicazioni di avvio dei procedimenti e ordinando all’Amministrazione di riattivare e concludere i procedimenti in contraddittorio, verificando la documentazione prodotta e motivando adeguatamente sull’eventuale incapacità economica del datore. In sede definitiva, per uno dei ricorrenti il procedimento di riesame si è concluso con un nuovo provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di nulla osta. Tale atto costituiva una nuova determinazione amministrativa, sostanzialmente ostativa alla pretesa, che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata nel termine decadenziale mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo; non essendo ciò avvenuto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Per gli altri tre ricorrenti, l’Amministrazione ha riferito il rilascio di nuovi nulla osta, circostanza non contestata e ritenuta satisfattiva del bene della vita perseguito. In assenza di una domanda o dichiarazione di interesse risarcitorio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per segnalare alle parti la questione relativa alla sopravvenuta improcedibilità del ricorso di uno degli interessati.

  • art. 21 d.lgs. 286/1998

    Costituisce il riferimento normativo dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato oggetto del provvedimento sopravvenuto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte per contestare la motivazione e la legittimità dei provvedimenti di revoca.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte in relazione alle garanzie partecipative.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato per contestare l’omesso preavviso di rigetto.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’annullabilità e ai vizi dell’azione amministrativa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’esercizio dell’autotutela mediante revoca dei nulla osta.

  • art. 42 d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022

    Richiamato quale disciplina invocata dai ricorrenti in materia di verifica documentale e contributiva.

  • art. 44 d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022

    Richiamato dai ricorrenti con riguardo al nulla osta al lavoro subordinato, al DURC, alla capacità economica e all’asseverazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per sostenere l’obbligo di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti nella posizione degli stranieri.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione al lavoro subordinato degli stranieri e al nulla osta all’ingresso.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della vita privata e familiare e delle conseguenti aspettative di permanenza e conversione del titolo.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di un’ordinanza cautelare di riesame, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento espresso che si sostituisce sostanzialmente alla determinazione originaria e resta ostativo alla pretesa del privato, tale atto costituisce una nuova espressione del potere amministrativo e deve essere autonomamente impugnato nel termine decadenziale, mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo; in mancanza, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito rende inutile la prosecuzione del processo e determina la cessazione della materia del contendere, quando non sia stata manifestata una persistente domanda risarcitoria o altro interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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