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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Provvedimento di estinzione per inattività delle parti - Iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base a sentenza della S.C. di rinvio non riassunta - Necessità del preventivo provvedimento di estinzione del giudizio ex art. 45, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e, nel caso di decreto presidenziale, anche del decorso del termine per il reclamo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo di imposte IRPEF, interessi e sanzioni relative agli anni 1982-1987, effettuata dopo una sentenza della Corte di Cassazione che aveva rinviato la causa alla Commissione tributaria. Nessuna delle parti aveva provveduto alla riassunzione del giudizio. L'Agenzia sosteneva che l'estinzione si fosse verificata automaticamente allo spirare del termine per la riassunzione e che, pertanto, potesse iscrivere a ruolo le somme senza attendere un'apposita pronuncia giudiziale. Il contribuente sosteneva invece che l'iscrizione fosse illegittima perché effettuata prima del provvedimento di estinzione del giudizio e, trattandosi di decreto presidenziale, prima del decorso del termine per proporre reclamo.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza favorevole al contribuente è stata confermata. La Commissione ha ritenuto che, sebbene la mancata riassunzione produca l'estinzione del processo di diritto, ai fini della definitività dell'accertamento e dell'iscrizione a ruolo occorra comunque un provvedimento giudiziale che dichiari l'estinzione. Se tale provvedimento è un decreto presidenziale, è inoltre necessario attendere il decorso del termine per l'eventuale reclamo. Poiché il ruolo era stato formato prima del decreto di estinzione e prima della sua definitività, l'iscrizione è stata ritenuta illegittima. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione entro il termine previsto comporta l'estinzione dell'intero processo.

    La mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio, ma tale effetto deve essere formalmente riconosciuto con un provvedimento giudiziale prima che l'Amministrazione possa considerare definitiva la pretesa tributaria ai fini dell'iscrizione a ruolo.

  • Art. 45, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'estinzione è dichiarata con sentenza della Commissione oppure con decreto del Presidente; contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine previsto.

    Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione deve diventare definitivo. Nel caso di decreto presidenziale, l'Amministrazione deve attendere anche il decorso del termine per il reclamo.

  • Art. 307, comma 4, c.p.c.

    L'estinzione opera di diritto, ma deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice.

    L'automatismo dell'estinzione riguarda il verificarsi del fatto estintivo, ma non elimina la necessità di un provvedimento giudiziale ricognitivo e definitivo per produrre gli effetti processuali e sostanziali rilevanti ai fini della riscossione.

  • Art. 14, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi.

    L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo presuppone che l'accertamento sia effettivamente definitivo; nel caso di giudizio di rinvio non riassunto, tale definitività si perfeziona solo dopo il provvedimento di estinzione divenuto non più reclamabile.

  • Art. 393 c.p.c.

    Disciplina gli effetti della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e il venir meno dell'intero processo, principio richiamato nel contenzioso tributario.

Massime di principio

  • Quando una causa tributaria è rinviata dalla Corte di Cassazione e nessuna parte la riassume, l'estinzione può maturare automaticamente allo spirare del termine, ma l'Amministrazione non può procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo.
  • Per iscrivere legittimamente a ruolo le somme derivanti dalla sentenza oggetto di rinvio, occorre attendere il provvedimento giudiziale che dichiara l'estinzione del processo.
  • Se l'estinzione è dichiarata con decreto presidenziale, è necessario attendere anche la scadenza del termine per il reclamo, perché solo allora il provvedimento diventa definitivo.
  • La formazione del ruolo prima della definitività del provvedimento di estinzione può comportare l'illegittimità dell'iscrizione e della conseguente cartella di pagamento.
  • L'effetto retroattivo dell'estinzione non consente, da solo, di anticipare la riscossione: per la riscossione tributaria rileva la definitività formalmente accertata del titolo.

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