Cassazione Penale, Sentenza n. 7472/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata prova della responsabilità penale, con rilievi sulla mancanza di inventario al momento del rilascio dell'immobile, sulla possibile disponibilità preventiva dei beni e sulla non decisività del mero ritrovamento di oggetti in casa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità), per mancanza di indicazione del valore dei monili d'oro e di elementi che dimostrassero la rilevanza economica del danno; 3) vizio di motivazione nel bilanciamento tra aggravante e circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione di equivalenza operata dalla Corte d'appello senza adeguato confronto con gli elementi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (riconoscendo la correttezza logico-argomentativa della Corte d'appello sulla responsabilità dell'imputato e il limite della cassazione a sindacare le prove), ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione (rilevando l'assenza di qualsiasi quantificazione o valutazione fattuale del valore dei beni sottratti e l'assenza di considerazioni sulle condizioni economiche della vittima se necessarie), e ha ritenuto assorbito il terzo motivo. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. e rinvio alla Corte d'appello perché motivi nuovamente sulla sussistenza o meno di tale aggravante; per il resto la condanna per furto in abitazione e la responsabilità (anche civile) sono state confermate dalla Corte territoriale e non traverse dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" richiede una valutazione dell'entità oggettiva del danno parametrata al livello economico medio della comunità; la sola indicazione che i beni siano "in oro" è insufficiente senza indicazioni su peso, pregio o quantificazione; la capacità economica della vittima è criterio sussidiario da utilizzare solo se il danno oggettivo non è di per sé significativo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali al ricorso per cassazione: il controllo della Corte si esercita nei limiti consentiti dalla norma e non si traduce in una rivalutazione delle prove; la Corte di cassazione verifica la logica, la completezza e la coerenza della motivazione di merito, non la rispondenza fattuale degli accertamenti.
Principio giurisprudenziale (Sez. U., n. 47289/2003 e altre pronunce)
La cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; può censurare la motivazione solo se manifesta illogicità o contraddittorietà rispetto agli atti citati nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il soggetto era convivente o ha avuto lunga disponibilità dell'immobile della vittima, il mero ritrovamento di beni all'interno della sua abitazione e l'introduzione abusiva nell'immobile possono, insieme alla testimonianza attendibile della vittima e al rinvenimento di documenti personali, costituire elementi logici e idonei a fondare la responsabilità per furto, salvo prova contraria affidabile.
- Per l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. è necessaria una valutazione concreta e motivata dell'entità del danno: il giudice deve indicare il valore dei beni, il peso/qualità o comunque elementi che consentano una stima; senza ciò la statuizione è affetta da vizio di motivazione.
- La capacità economica della vittima può essere rilevata solo come criterio sussidiario: va considerata quando il danno non è oggettivamente di per sé rilevante, per valutare se per quella specifica vittima l'offesa patrimoniale abbia rilevanza; non può supplire all'assenza di quantificazione del danno oggettivo.
- In sede di cassazione la censura per "mancata risposta" a deduzioni di gravame richiede che la motivazione complessiva dimostri il rigetto delle doglianze; non è necessariamente illegittima l'assenza di risposta puntuale se la sentenza, nel suo complesso, affronta e respinge le istanze.
- Se la motivazione dell'appello è carente su un punto decisivo (es. aggravante economica), la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame motivato, senza rimettere in discussione gli altri profili meramente valutativi dei fatti.
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