Cassazione Penale, Ordinanza n. 17916/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero i presupposti per ritenere il ricorso proposto senza versamento della somma dovuta in caso di inammissibilità, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/12/2024. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre motivi: uno relativo al giudizio di responsabilità, uno alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e uno al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure meramente confutative e riproduttive di doglianze già dedotte in appello, già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano i presupposti per escludere tale obbligo.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può essere applicata quando risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul giudizio di responsabilità, sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvano in mere contestazioni confutative delle valutazioni già compiute dal giudice di merito e sorrette da argomentazione giuridica adeguata.
- All'inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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