Cassazione Penale, Sentenza n. 9672/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva errato nella determinazione delle pene già inflitte in sede di cognizione: in particolare la pena relativa alla sentenza sub 1) era in realtà di anni 10 e mesi 6 (in seguito ad annullamento parziale della Cassazione) e non di anni 11 e multaeuro 7.000; inoltre la pena riferita al reato satellite di usura della sentenza sub 2) doveva essere esclusa perché la Cassazione aveva annullato senza rinvio quella condanna (sent. n.18215/2019), eliminando quindi quella pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il giudice dell'esecuzione aveva indicato in modo errato le pene inflitte in sede di cognizione non tenendo conto dei precedenti annullamenti disposti dalla Cassazione (sent. n.40003/2016 e sent. n.18215/2019). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è rimessa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione, per la sola rideterminazione della pena tenendo conto delle correzioni indicate.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione tra le condanne ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme sostanziali o processuali; è stato invocato per denunciare l'erronea determinazione della pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dell'esposizione del motivo di ricorso; il motivo era stato riprodotto nei limiti previsti da questa disposizione.
Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n.183
Ricordo giurisprudenziale sul principio che, in caso di annullamento con rinvio per rideterminazione della pena in senso diverso, il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione; la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.
Sentenze della Corte di cassazione citate (n.40003/2016 e n.18215/2019)
Precedenti decisioni della Cassazione che hanno rispettivamente annullato in parte senza rinvio la sentenza sub 1) (modificando la pena originaria) e annullato senza rinvio la condanna per usura nella sentenza sub 2) (eliminando quella pena): tali pronunce hanno effetto vincolante sul calcolo della pena in sede di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione, deve considerare le pene effettivamente definitive risultanti dagli atti e da eventuali pronunce di annullamento della Cassazione: pene annullate senza rinvio devono essere escluse dal calcolo.
- La determinazione della pena per reati in continuazione richiede la verifica puntuale delle decisioni di merito e di legittimità intervenute sulle singole condanne; un errore in tale verifica costituisce motivo valido di cassazione per violazione di legge.
- Se la Cassazione annulla senza rinvio una parte delle condanne, l'effetto è la cancellazione delle relative pene e non possono essere recuperate nella determinazione complessiva in sede esecutiva.
- In caso di annullamento dell'ordinanza impugnata soltanto nella parte di determinazione della pena, il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione deve avvenire in diversa composizione, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
- Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), è lo strumento appropriato per denunciare errori di diritto nella quantificazione della pena derivanti da errata considerazione di precedenti pronunce di legittimità.
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