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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7811/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conversione e sostituzione delle pene inflitte con patteggiamento per violazione dell'art. 186 cod. strada (guida in stato di ebbrezza). Il PG censura l'illegittimità del trattamento sanzionatorio perché il Tribunale ha sostituito parte della pena detentiva con pena pecuniaria e poi ha ulteriormente convertito l'ammontare complessivo in giorni di lavoro di pubblica utilità, oltre ad avere errato il calcolo del ragguaglio (ha applicato sette giorni invece di quattordici), in violazione delle norme sul ragguaglio e dei limiti per le sostituzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso che non è ammissibile sovrapporre la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ex art. 53 L. 689/81) con la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, e ha rilevato l'errato ragguaglio del valore monetario in giorni (il parametro corretto previsto dall'art. 186, co. 9-bis è 250 euro = 1 giorno). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio sulla sanzione. La pronuncia di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); quadro normativo del rito al quale si riferisce la decisione di merito.

  • art. 186 cod. strada, co. 2 lett. b)

    Descrive il reato contestato (guida in stato di ebbrezza) e contribuisce a definire il quadro edittale della pena di riferimento.

  • art. 186 cod. strada, co. 2-sexies

    Prevede l'aumento della sanzione pecuniaria in presenza di determinate aggravanti, utilizzata dal giudice di merito per quantificare la pena pecuniaria complessiva.

  • art. 186 cod. strada, co. 9-bis

    Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

    Fissa il criterio di ragguaglio per convertire somme in giorni di lavoro di pubblica utilità (250 euro = 1 giorno) e stabilisce che la durata copre sia la componente detentiva che quella pecuniaria.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Consente, in astratto, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte osserva che tale conversione non è compatibile con la ulteriore sostituzione con lavoro di pubblica utilità quando la normativa speciale non lo prevede.

  • art. 448, co. 2-bis c.p.p.

    Limiti al ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena; la Corte ritiene però ammissibile il ricorso laddove la pena sia 'illegale' per violazione delle regole di sostituzione o del ragguaglio.

  • art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione o violazione di legge); richiamata come parte delle censure mosse dal ricorrente.

  • art. 54 D.Lgs. n. 274/2000

    Richiamato come norma generale sul lavoro di pubblica utilità; l'art. 186 co. 9-bis opera in deroga a questa disposizione, fissando un diverso criterio di ragguaglio.

  • art. 624 c.p.p.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonostante l'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Non è consentita la sovrapposizione tra la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ex art. 53 L. 689/81) e la successiva sostituzione dell'ammontare complessivo con lavoro di pubblica utilità, salvo esplicita previsione normativa.
  • Per convertire somme in giorni di lavoro di pubblica utilità in materia di guida in stato di ebbrezza va applicato il ragguaglio previsto dall'art. 186, co. 9-bis (250 euro = 1 giorno); un calcolo diverso rende la pena 'illegale'.
  • L'illegittimità del trattamento sanzionatorio (pena diversa per specie o fuori limiti edittali) rende ammissibile il ricorso per cassazione anche quando il giudizio riguarda applicazione della pena.
  • Se la Corte annulla la sentenza soltanto sul trattamento sanzionatorio, la dichiarazione di responsabilità può rimanere irrevocabile e il giudice di merito deve rideterminare la sanzione in conformità alle norme.
  • Nei patteggiamenti e nelle applicazioni della pena occorre verificare preventivamente i presupposti normativi per ogni forma di sostituzione o conversione della pena, per evitare errori di calcolo o di compatibilità tra regimi sanzionatori.
  • La scelta di uno specifico regime sanzionatorio (es. conversione pecuniaria o lavoro di pubblica utilità) comporta coerenza sistematica: strumenti diversi di adeguamento non sono in generale cumulabili.

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