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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19228/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel corso di una pluralità di giudizi civili patrocinati dal ricorrente contro la società resistente e un terzo, l'avvocato aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore. Ritenendo per errore di essere tenuto in proprio al pagamento dell'imposta di registro sulle sentenze di appello, aveva versato l'imposta con denaro proprio e poi aveva chiesto alla società controparte la rifusione di un terzo di quanto pagato, assumendo che l'imposta gravasse solidalmente su tutte le parti e dovesse, nel rapporto interno, essere ripartita in parti uguali tra le tre parti del giudizio. L'avversaria aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, sostenendo il difetto di legittimazione, l'improcedibilità e l'inesistenza del credito. Il Tribunale aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che l'avvocato distrattario non fosse parte del giudizio e quindi fosse carente di legittimazione ad agire. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un motivo unico, la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2036 c.c., sostenendo di aver pagato un debito altrui e di essere subentrato ex lege nei diritti del creditore verso il debitore effettivo; ha inoltre denunciato l'omesso esame del fatto decisivo del pagamento integrale dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato che il presupposto dell'imposta di registro era insussistente, perché le sentenze di valore inferiore a euro 1.033 non sono soggette a tale imposta, anche se pronunciate in appello. Ne consegue che il pagamento effettuato dal ricorrente era un indebito; proprio perché l'imposta non era dovuta, mancava la solidarietà tra le parti e quindi mancava anche il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. verso la resistente. La Corte ha inoltre osservato che il difetto di titolarità attiva era rilevabile d'ufficio e che non era proponibile, in quella sede di opposizione a decreto ingiuntivo, una domanda di arricchimento senza causa, sia perché mancava un effettivo arricchimento, sia perché l'opposto non può ampliare la domanda oltre il ricorso monitorio se non in ipotesi non ricorrenti. Il ricorso è stato rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire; la Corte ha escluso che la questione potesse condurre all'accoglimento, osservando comunque che il difetto di titolarità attiva è rilevabile d'ufficio.

  • art. 2036 c.c.

    Invocato per sostenere che il pagamento dell'altrui debito avrebbe determinato surrogazione nei diritti del creditore; la Corte non ha accolto la tesi perché ha ritenuto insussistente il presupposto dell'imposta e, quindi, inoperante il preteso regresso.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che, mancando il presupposto dell'imposta, mancava anche la solidarietà e quindi il diritto di regresso tra coobbligati.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, anche correggendo la motivazione della sentenza impugnata, il dispositivo di rigetto non sarebbe potuto mutare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente come norma, ma la Corte richiama la nozione di difetto di titolarità attiva rilevabile d'ufficio; non emerge una specifica regola probatoria applicata.

Massime di principio

  • Le sentenze di valore inferiore a euro 1.033 non sono soggette a imposta di registro, anche quando siano pronunciate in grado di appello; il pagamento eseguito in assenza del presupposto d'imposta è pagamento di indebito.
  • Se il tributo non è dovuto, viene meno anche ogni pretesa di solidarietà passiva tra le parti del giudizio e, conseguentemente, non può configurarsi il regresso pro quota verso gli altri soggetti evocati.
  • Chi agisce per ottenere il rimborso di somme pagate indebitamente deve avere un titolo sostanziale effettivo verso il convenuto; la carenza di titolarità attiva è rilevabile d'ufficio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può introdurre domande diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitorio, salvo che per effetto di una riconvenzionale dell'opponente assuma a sua volta la posizione processuale di convenuto.
  • La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile quando manca il presupposto dell'arricchimento e, comunque, non può essere utilizzata per ampliare oltre i limiti consentiti il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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