Regolamento (UE) 2016/934
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/934 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di un assortimento formato da autoadesivi decorativi da colorare e da tre pennarelli, assegnandolo al codice NC 4911 91 00. La misura serve a garantire un'applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell'Unione e a prevenire classificazioni divergenti. Le eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere ancora invocate per tre mesi dall'entrata in vigore.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un assortimento composto da autoadesivi decorativi da colorare e pennarelli, con assegnazione al codice NC 4911 91 00.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nell'Unione europea, delle merci descritte nell'allegato al regolamento, ai fini della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune. Riguarda in particolare gli operatori che importano o commercializzano il prodotto descritto e le autorità doganali chiamate ad applicare in modo uniforme il codice NC indicato. Sono rilevanti anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate che risultino non conformi al regolamento, le quali possono continuare a essere invocate per tre mesi dall'entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/934 della Commissione interviene per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del codice doganale dell'Unione. La misura nasce dall'esigenza di evitare difformità interpretative nella classificazione di un prodotto presentato in assortimento e di allineare la prassi delle autorità doganali dell'Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune. Le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata sono il fondamento della classificazione disposta dal regolamento.
Ambito oggettivo della misura
Il regolamento riguarda un prodotto composto, confezionato come assortimento per la vendita al minuto, formato da:
- una sagoma fustellata rettangolare in pellicola plastica, con decorazioni stampate in bianco e nero e striscia adesiva sul retro, dalla quale si possono distaccare sei autoadesivi fustellati;
- tre pennarelli con punte porose di colore diverso, confezionati in un piccolo astuccio in plastica.
Gli autoadesivi devono essere colorati con i pennarelli e poi utilizzati a fini decorativi.
Regola di classificazione e codice NC
L'articolo 1 dispone che le merci descritte nell'allegato sono classificate nel codice NC 4911 91 00. La classificazione è ricondotta alle regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, alla nota 2 della sezione VII e al testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.
Ragioni dell'esclusione di altre voci
La motivazione dell'allegato chiarisce che:
- la voce 3919 è esclusa perché gli autoadesivi fustellati e in rilievo non sono piatti;
- la voce 3926 è esclusa perché le illustrazioni stampate non hanno carattere accessorio rispetto all'utilizzazione iniziale delle merci, secondo la nota 2 della sezione VII.
Il prodotto è invece ricondotto al capitolo 49, che comprende in linea generale il materiale stampato il cui carattere essenziale e uso dipendono da impressioni o illustrazioni. In particolare, gli autoadesivi stampati destinati a fini decorativi rientrano nella voce 4911.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L'articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
Le merci descritte nell'allegato, presentate come assortimento per la vendita al minuto composto principalmente da autoadesivi decorativi e da pennarelli, sono classificate nel codice NC 4911 91 00. La motivazione richiama le regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, la nota 2 della sezione VII e il testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.
Motivazione tecnica della classificazione
Il carattere essenziale dell'assortimento è attribuito agli autoadesivi. È esclusa la voce 3919 perché gli autoadesivi fustellati e in rilievo non sono piatti; è esclusa la voce 3926 perché le illustrazioni stampate non hanno carattere accessorio rispetto all'utilizzazione iniziale delle merci. Il prodotto rientra invece nel capitolo 49, che comprende il materiale stampato, e nella voce 4911 relativa agli autoadesivi stampati destinati a fini decorativi.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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