Cassazione Penale, Sentenza n. 48760/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a Madarena una pena concordata ritenendo la detenzione di 34 g di cocaina riconducibile alla fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5). Il ricorso denunciava l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente la quantità (circa 98 dosi) e l'elevata consistenza drogante della cocaina escludevano la natura di lieve entità e il giudice avrebbe omesso adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura di "erronea qualificazione giuridica" ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente e inequivocabilmente evidente dal contenuto del capo di imputazione e della sentenza. Nel caso concreto l'indicazione di 34 g di cocaina (numero di dosi inferiore a 100) nel capo di imputazione non rende estrinseca e manifesta l'erroneità della qualificazione operata dal giudice; quindi le critiche valutative del P.M., non autosufficienti e non immediatamente evincibili, non superano il filtro di ammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
Art. 73 disciplina i delitti relativi agli stupefacenti: i commi 1 e 4 riguardano la detenzione a fini di spaccio; il comma 5 prevede la possibilità di qualificare come di "lieve entità" talune detenzioni che soddisfino limiti quantitativi e valutazioni di minor pericolosità, con conseguenze sulla pena. Nel caso, il Tribunale ha ritenuto applicabile il comma 5 alla detenzione di 34 g di cocaina.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: la censura di errata qualificazione giuridica è percorribile solo se si tratta di errore manifesto, cioè immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamel El Sayed e altre pronunce)
«In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza»
La giurisprudenza chiarisce il concetto di "errore manifesto": solo quando la valutazione giuridica del giudice sia palesemente incompatibile con l'imputazione formale la Cassazione ammette il ricorso. Diverse pronunce confermano l'inammissibilità delle impugnazioni che sollevano contestazioni valutative non immediatamente leggibili dal testo della sentenza e del capo di imputazione.
Massime di principio
- Nei casi di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) l'appello in Cassazione per "erronea qualificazione giuridica" è ammesso solo per errori manifesti: bisogna dimostrare che la qualificazione è con palese immediatezza incompatibile con il contenuto del capo di imputazione.
- Se la contestazione si limita a contrastare valutazioni di merito (es. valutazione della quantità, qualità o finalità della detenzione) senza che tali errori emergano in modo incontestabile dal capo di imputazione e dalla motivazione, il ricorso sarà verosimilmente inammissibile.
- La presenza nel capo di imputazione di dati quantitativi (es. grammi e numero presunto di dosi) può rendere non manifestamente errata la qualificazione del giudice: occorre che il ricorrente dimostri incompatibilità oggettiva e immediata tra quelle indicazioni e la qualificazione scelta.
- Per impugnare con successo una qualificazione giudicata errata è necessario produrre un motivo autosufficiente e specifico, che consenta alla Corte di Cassazione di riscontrare l'errore "con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità".
- Se si ritiene che il giudice non abbia motivato adeguatamente la decisione, bisogna indicare in modo puntuale le omissioni o contraddizioni motivazionali; una generica doglianza sulla mancata motivazione difficilmente è idonea a superare il filtro dell'art. 448 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48517/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →