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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36357/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per peculato. Il ricorrente contestava: 1) nullità per mancata comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di appello; 2) vizio di motivazione e carenza argomentativa nella ricostruzione dei fatti; 3) errata qualificazione giuridica (dovrebbe trattarsi di furto, non peculato, poiché non vi sarebbe stata disponibilità dei beni per ragioni d'ufficio); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 e 323-bis c.p.) in considerazione della brevità dell'appropriazione e della restituzione spontanea dei beni; 5) errore nel calcolo della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello non abbia prodotto nullità insanabile perché il difensore ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione (il solo soggetto legittimato a proporre il ricorso); sul secondo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che non si è limitata a un mero rinvio al primo grado; sul terzo ha confermato la qualificazione come peculato, ritenendo che il comando gerarchico aveva affidato ad Arena la custodia delle chiavi e dunque la disponibilità dei beni per ragioni d'ufficio, indipendentemente dall'assenza di un sequestro formale; sul quarto ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento delle attenuanti poiché il valore dei beni era elevato e la restituzione è intervenuta dopo la scoperta dell'appropriazione; sul quinto ha giudicato aspecifica la doglianza sul calcolo della pena. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.

    L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado può comportare nullità a regime intermedio; tuttavia, la pronuncia distingue il caso della sentenza di appello: se il difensore, unico legittimato a proporre ricorso per cassazione, ha tempestivamente impugnato, l'omissione è sanata per raggiungimento dello scopo.

  • art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della giurisprudenza che considera la nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado; la Corte sottolinea la differenza tra primo grado e grado d'appello rispetto all'impugnazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 317 del 2009

    Pronuncia utilizzata dalla giurisprudenza per motivare l'effetto sostanziale dell'omessa comunicazione dell'avviso di deposito sulla decorrenza dei termini di impugnazione; la Cassazione chiarisce che il principio è riferito al primo grado e non automaticamente estendibile al caso di sentenza d'appello impugnata dal difensore.

  • art. 585, comma 3, cod. proc. pen.

    "quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo"

    La Corte osserva che la norma non si applica al ricorso per cassazione, dato che la legittimazione a proporre il ricorso spetta al solo difensore; pertanto il termine decorre dalla notifica al difensore.

  • art. 183, cod. proc. pen.

    Rinvio al principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo: un vizio processuale può considerarsi sanato se il risultato perseguito (esercizio del diritto di impugnare) è stato comunque conseguito dal soggetto legittimato.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Norma sulle attenuanti: il ricorrente deduceva la riconoscibilità per la breve durata dell'appropriazione; la Corte ha motivato il rigetto in considerazione del valore elevato dei beni e del fatto che la restituzione è avvenuta successivamente alla scoperta.

  • art. 323-bis, cod. pen.

    Richiamata con riferimento alle attenuanti speciali contestate dal ricorrente; la Corte ha valutato i presupposti e non ha ritenuto applicabili le circostanze favorevoli invocate.

Massime di principio

  • La disponibilità di beni per ragioni d'ufficio può derivare anche da un affidamento informale da parte del superiore gerarchico: non è necessaria l'esistenza di un provvedimento formale di sequestro per configurare peculato.
  • La condotta di un pubblico ufficiale che si impossessa di beni relativamente all'esercizio dell'ufficio va valutata attentamente: se è dimostrabile un affidamento di custodia legato alla funzione, la fattispecie più adeguata è il peculato; in assenza di tale affidamento, la fattispecie può essere valutata come furto.
  • L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello è sanata quando il difensore, unico legittimato a proporre ricorso per cassazione, abbia tempestivamente impugnato: perciò va documentato il concreto pregiudizio al diritto di difesa se si invoca nullità.
  • Per ottenere attenuanti (ad es. per breve durata o restituzione), è decisivo il momento e le modalità della restituzione: la restituzione intervenuta dopo la scoperta dell'appropriazione ha minor rilievo attenuante.
  • Le censure sulla motivazione e sul calcolo della pena devono essere specifiche: doglianze generiche o aspecifiche circa l'errore di calcolo sono insufficienti per ottenere riforma in Cassazione.
  • In difesa contro una imputazione per peculato è necessario dimostrare fattualmente che non è mai sussistita una disponibilità del bene per ragioni d'ufficio (ad es. assenza di affidamento, assenza di ruoli/competenze), non limitandosi a mere affermazioni teoriche.

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