Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21937/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di una somma relativa a una fornitura di scaldabagni. L'altra parte propose opposizione deducendo che i beni erano difettosi, che la merce era stata resa secondo una prassi operativa intercorsa tra le parti e che, in ragione dell'inadempimento del fornitore e della restituzione dei prodotti contestati, nulla fosse dovuto. Il giudice di pace accolse l'opposizione e revocò il decreto, il tribunale rigettò l'appello del fornitore. In cassazione la società ricorrente dedusse: 1) nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice valorizzato una comparsa conclusionale tardiva della controparte, con lesione del contraddittorio e della parità delle armi; 2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale avesse confuso le posizioni processuali e soprattutto invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione della consegna dei beni sostitutivi; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 633, 634, 645 c.p.c. e 2697 c.c., perché la merce non sarebbe stata tempestivamente contestata e quindi avrebbe dovuto ritenersi accettata, con conseguente debenza del corrispettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha osservato che il tribunale aveva già ritenuto irrilevante la comparsa conclusionale tardiva, perché priva di contenuti nuovi o decisivi, e che tale apprezzamento di merito non era utilmente censurabile in cassazione; inoltre, anche ipotizzando un vizio del primo grado, non ricorrevano le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice. Quanto agli altri motivi, la Corte ha richiamato la presenza di una "doppia conforme", che preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, e ha qualificato come insindacabile in legittimità la valutazione di merito del tribunale, fondata su documenti e testimonianze, secondo cui tra le parti esisteva una prassi di restituzione dei beni difettosi e sostituzione degli stessi, ma la società fornitrice non aveva provato la consegna dei beni sostitutivi; da ciò il giudice di merito aveva tratto la conclusione che nulla fosse dovuto per i prodotti contestati e restituiti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'utilizzo di una comparsa conclusionale tardiva nel giudizio di primo grado.

  • art. 159 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme processuali per sostenere la nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità della decisione per vizi processuali.

  • art. 162 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo in relazione alla nullità degli atti/processo.

  • art. 321 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa e della parità delle armi.

  • art. 101 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 633 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo con riguardo al decreto ingiuntivo e alla sua opposizione.

  • art. 634 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al procedimento monitorio.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude in cassazione la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'eventuale vizio del primo grado non rientrava tra quelli che impongono la rimessione al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice di appello doveva comunque decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio processuale relativo al primo grado è inammissibile o infondata se la parte non indica specificamente in che modo l'irregolarità avrebbe inciso in concreto sulla decisione impugnata, specie quando il giudice di appello abbia già escluso che l'atto tardivo contenga elementi nuovi o decisivi.
  • In presenza di una "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., ultimo comma.
  • La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se sorretta da documenti e testimonianze e non affetta da violazione di regole legali di giudizio, non è sindacabile in sede di legittimità come mero riesame del fatto.
  • L'onere della prova va accertato in relazione al fatto costitutivo o modificativo allegato in concreto: se il giudice di merito ritiene provata una prassi contrattuale di restituzione e sostituzione dei beni difettosi, spetta alla parte che pretende il corrispettivo dimostrare di avere adempiuto alla prestazione sostitutiva dedotta come eseguita.
  • Il processo non può essere utilizzato per ottenere un controllo astratto o accademico su questioni di diritto sganciate dalla necessità di una tutela concreta e giuridicamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.