Cassazione Civile, Ordinanza n. 18511/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società già in liquidazione, poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Roma. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo tre profili: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, l. fall. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo di aver dimostrato la propria non fallibilità con i bilanci 2015-2017 e con il bilancio finale di liquidazione, e contestando l'idea che fosse necessario depositare anche il bilancio 2018; 2) violazione dell'art. 5 l. fall., lamentando che non fosse stato correttamente accertato lo stato d'insolvenza, poiché i bilanci mostravano un andamento positivo e il mero mancato pagamento del credito azionato non basterebbe a integrare l'insolvenza, specie per una società in liquidazione; 3) violazione dell'art. 15 l. fall. e dell'art. 145 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per difetto di corretta notificazione dell'istanza e del decreto prefallimentare, assumendo che la notifica avrebbe dovuto essere tentata anche presso la residenza del liquidatore e non soltanto mediante deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito della documentazione contabile e della situazione patrimoniale della società, operazione preclusa in sede di legittimità quando la censura è formulata come violazione di legge ma contesta solo la ricognizione della fattispecie concreta. Ha inoltre rilevato che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che per il 2018 non era stata fornita prova idonea dei requisiti di non fallibilità e che dai dati contabili non emergeva un attivo sufficiente a soddisfare i creditori. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la disciplina dell'art. 15 l. fall. consente, in caso di mancato esito della notifica telematica e presso la sede, il deposito presso la casa comunale della sede risultante dal registro imprese, senza necessità della notifica personale al liquidatore come prospettato dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. fall.
soglie di non fallibilità
I requisiti dimensionali di non fallibilità hanno natura contabile e devono essere verificati sui dati riferiti al triennio antecedente la domanda di fallimento; il debitore ne sopporta l'onere probatorio per sottrarsi al fallimento.
art. 5 l. fall.
Per la società in liquidazione l'insolvenza va valutata con riguardo alla capacità dell'attivo di assicurare l'integrale e paritario soddisfacimento dei creditori sociali, non alla mera permanenza in attività o alla disponibilità di liquidità tipica dell'impresa in esercizio.
art. 15 l. fall.
notifica dell'istanza di fallimento e del decreto
Se la notifica via PEC non riesce e anche la notifica presso la sede non va a buon fine, è legittimo il deposito degli atti presso la casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese; non è richiesto il previo esperimento di una notifica alla residenza del legale rappresentante nei termini sostenuti dalla ricorrente.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, perché il libero convincimento del giudice di merito nella valutazione della documentazione resta insindacabile nei limiti del ricorso per cassazione.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a scalfire la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall. per la notificazione dell'istanza di fallimento alle società.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto; per censurare l'accertamento di merito occorre, semmai, dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del n. 5.
art. 360bis c.p.c.
È stato richiamato come base dell'inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con principi di diritto già consolidati della Corte.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione del credito da parte della debitrice è stata valorizzata come riconoscimento del credito medesimo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2484 c.c.
È stato richiamato per individuare il momento di inizio della liquidazione e distinguere il bilancio finale di liquidazione dal bilancio d'esercizio.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze contabili o probatorie: l'erronea ricognizione della fattispecie concreta resta censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando ne ricorrano i presupposti.
- Per escludere la fallibilità, il debitore deve provare il mancato superamento delle soglie dimensionali nel triennio rilevante; la produzione di bilanci riferiti ad annualità diverse da quelle rilevanti, o di documenti non idonei a ricostruire ricavi e attivo patrimoniale dell'anno decisivo, non soddisfa l'onere probatorio.
- Il bilancio d'esercizio e il bilancio finale di liquidazione non sono strumenti sovrapponibili: il secondo fotografa la fase liquidatoria e non sostituisce automaticamente i dati necessari per verificare i requisiti di non fallibilità riferiti all'esercizio precedente alla domanda.
- Per la società in liquidazione, lo stato d'insolvenza va apprezzato verificando se l'attivo realizabile consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; non è necessario accertare la mancanza di liquidità tipica dell'impresa in attività.
- In materia di notifica dell'istanza di fallimento, la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall. prevale sulle modalità ordinarie richiamate in via analogica: se la notifica telematica e quella presso la sede non vanno a buon fine, il deposito presso la casa comunale della sede risultante dal registro imprese è sufficiente.
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