Cassazione Civile, Ordinanza n. 04601/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006: uno emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per IRAP e IVA, gli altri emessi nei confronti dei soci per IRPEF in regime di trasparenza. L'accertamento societario era stato fondato sugli studi di settore. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto valido l'accertamento nei confronti del socio accomandatario, perché a lui notificato anche l'avviso societario, ma aveva escluso la conferma degli avvisi ai soci accomandanti per mancata allegazione dell'avviso riguardante la società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato nullo l'avviso notificato alla società; 2) violazione degli artt. 2191, 2312 e 2315 c.c., per avere la CTR ritenuto estinta la società nonostante la sua resistenza in giudizio; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione quanto alla nullità dell'avviso societario; 4) violazione degli artt. 40 e 42 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR annullato gli avvisi ai soci accomandanti solo perché non era allegato l'avviso societario, nonostante questo fosse conosciuto dai soci.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretto l'assunto della CTR sulla nullità dell'avviso notificato alla società estinta, perché notificato dopo la cancellazione dal registro delle imprese e quindi a un soggetto ormai privo di legale rappresentanza; ha inoltre escluso che la sopravvenuta attività processuale potesse superare la cessazione della società, e ha negato il vizio di motivazione. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la nullità dell'accertamento societario non comporta automaticamente la nullità derivata degli avvisi emessi ai soci per trasparenza e che la validità di questi ultimi va valutata autonomamente, verificando se la motivazione consenta al socio un'effettiva difesa, senza che l'allegazione dell'avviso societario sia requisito necessario in sé. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma invocata dall'Agenzia nel primo motivo; la Corte non ne condivide l'applicazione fatta dal ricorrente, rilevando la nullità della notifica alla società estinta.
art. 2191 c.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare la ritenuta estinzione della società; la Corte esclude che la resistenza in giudizio valga a superare la cessazione della società.
art. 2312 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul tema dell'estinzione della società di persone; la Corte conferma che la cancellazione produce estinzione per legge.
art. 2315 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione al regime della società in accomandita semplice; non conduce, nel caso, a escludere l'estinzione per cancellazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo per denunciare difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio.
artt. 40 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati nel quarto motivo per sostenere l'illegittimità degli avvisi ai soci; la Corte afferma che la validità dell'atto ai soci va valutata autonomamente e non dipende dalla sola allegazione dell'avviso alla società.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento eseguita nei confronti di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è nulla, perché il soggetto notificato non è più esistente e non può validamente ricevere l'atto tramite il precedente legale rappresentante.
- L'eventuale partecipazione della società estinta al processo non è sufficiente, di per sé, a superare la sua cessazione: per vincere la presunzione di estinzione occorre un concreto proseguimento dell'attività d'impresa, non il solo dato processuale.
- La nullità dell'accertamento emesso nei confronti di una società di persone non si trasmette automaticamente agli avvisi emessi ai soci per trasparenza: ciascun atto va valutato secondo la propria motivazione e idoneità a consentire un'autonoma difesa.
- Per stabilire la validità dell'avviso notificato ai soci è necessario verificare se l'atto rechi una motivazione sufficiente e gli elementi essenziali della pretesa fiscale; la mera mancata allegazione dell'avviso societario non determina, da sola, l'invalidità dell'atto ai soci.
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