Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra confinanti relativa a una strada e ad alcune opere realizzate sui fondi limitrofi. Il proprietario di un terreno e di un fabbricato sosteneva che i vicini avessero impedito l'irrigazione del suo terreno, non avessero rispettato un obbligo di ripristino di una strada alle misure concordate in una scrittura privata e avessero collocato una scala in ferro ostacolando l'accesso a un bagno comune. Chiedeva l'accertamento di abusi edilizi, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale per far accertare la loro proprietà esclusiva della strada e, in favore del fondo attoreo, una servitù di passaggio. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la riconvenzionale. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: la Corte territoriale respingeva l'appello principale ma accoglieva quello incidentale della controparte, precisando il contenuto del diritto di passaggio sulla strada. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d'appello per avere ritenuto irrilevante l'accordo del 28 marzo 1987 verbalizzato davanti al CTU, sul presupposto che tale accordo fosse stato solo richiamato in una sentenza successivamente cassata e comunque non trasfuso in un provvedimento giudiziario; con il primo motivo si deduceva inoltre che la nullità della sentenza del 2001 per difetto di contraddittorio non poteva travolgere il patto del 1987. Con il secondo motivo si denunciava violazione degli artt. 1350, 2699, 2700, 2701 e 2702 c.c., sostenendo che il verbale del CTU, quale atto pubblico o comunque scrittura privata, faceva piena prova tra le parti e loro eredi ed era vincolante indipendentemente dalla mancata trasfusione in una sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso rilevanza all'accordo del 1987 solo perché richiamato in una sentenza poi cassata e non trasfuso in un provvedimento giudiziario. Ha affermato che un accordo verbalizzato dal CTU, pur non costituendo conciliazione giudiziale estintiva del giudizio, può integrare un negozio transattivo sostanziale idoneo a far cessare la materia del contendere e a generare nuove obbligazioni, ove il giudice ne ravvisi i presupposti. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 159 c.p.c.
La censura prospettava che la nullità della sentenza del 2001 per difetto di contraddittorio, essendo pronuncia di mero rito, non potesse incidere sulla validità di un accordo precedente e autonomo; la Corte non decide sul punto perché il motivo resta assorbito.
art. 1350 c.c.
Invocato per sostenere che la validità del patto non dipendesse dalla sua trasfusione in sentenza, ma la Corte ritiene decisivo verificare la natura e gli effetti dell'accordo verbalizzato dal CTU.
art. 2699 c.c.
Richiamato per affermare la natura di atto pubblico del verbale redatto dal pubblico ufficiale; la Corte non si pronuncia in modo esplicito sulla qualificazione, ma ribadisce la potenziale efficacia negoziale dell'accordo verbalizzato.
art. 2700 c.c.
Censura volta a far valere la piena fede dell'atto pubblico; la Corte valorizza invece, in termini generali, la rilevanza dell'accordo come negozio transattivo sostanziale.
art. 2701 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata; la Corte non svolge un'analisi autonoma della norma.
art. 2702 c.c.
Richiamato per sostenere che il verbale, anche se qualificato come scrittura privata, sarebbe vincolante tra le parti e gli eredi; la Corte accoglie la doglianza sul diverso piano dell'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 199 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per precisare che l'accordo verbalizzato dal CTU, fuori dalle ipotesi di controversie contabili previste dalla norma, non integra conciliazione giudiziale ma può comunque costituire negozio transattivo sostanziale.
Massime di principio
- L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio non perde efficacia solo perché richiamato in una sentenza successivamente cassata o perché non trasfuso in un provvedimento giudiziario; il giudice deve accertarne autonomamente la natura e gli effetti.
- Un verbale formato davanti al CTU può, se ne ricorrono i presupposti, essere qualificato come negozio transattivo sostanziale, idoneo a definire la lite e a produrre nuove obbligazioni tra le parti e i loro eredi.
- La mancata qualificazione formale dell'accordo come conciliazione giudiziale non esclude la sua rilevanza sostanziale: ciò che conta è il contenuto negoziale e la volontà delle parti desumibile dal verbale.
- Quando una decisione di merito esclude l'efficacia di un accordo per un errore di diritto sulla sua natura giuridica, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame della questione decisiva.
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