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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39249/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze ripetitive e già adeguatamente confutate dal giudice di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione. Nel ricorso ha contestato, nei termini poi ritenuti riproduttivi di doglianze già esaminate, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo implicitamente l'erroneità o l'illogicità della motivazione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente reiterative di profili già vagliati e disattesi con motivazione corretta e non manifestamente illogica, anche con riferimento alle modalità della condotta, ritenute evocative di contiguità con contesti criminali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e ancorata a elementi fattuali rilevanti, come le modalità della condotta.
  • La mera contestazione della valutazione di merito, senza specifiche ragioni di illegittimità logica o giuridica, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., compresa la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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