Cassazione Civile, Ordinanza n. 34838/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro un atto di intimazione contenente numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e ha sostenuto, in sostanza, che il giudice d'appello avesse erroneamente precluso l'esame nel merito delle censure per effetto di una precedente sentenza passata in giudicato solo su alcune delle iscrizioni a ruolo, senza considerare le ulteriori cartelle e gli ulteriori avvisi non compresi nel precedente giudizio; ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità collegata alla definizione agevolata, osservando che non sarebbe stato indicato a quali carichi si riferisse e che non sarebbe stata dimostrata l'effettiva esecuzione della procedura agevolativa. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che la sentenza effettivamente depositata ex art. 369 c.p.c. era un'altra pronuncia, tra le stesse parti ma con contenuto diverso, sicché il ricorso era stato corredato da copia non corrispondente alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la parte ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata, avendo invece prodotto una diversa sentenza, resa tra le stesse parti ma avente contenuto distinto. La decisione ha quindi chiuso il giudizio di legittimità senza esame del merito delle censure. Non sono state liquidate spese, perché l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
mancata allegazione della sentenza impugnata
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è requisito necessario ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso; il deposito di una sentenza diversa non soddisfa l'onere processuale
art. 53 d.lgs. 546/1992
ai sensi dell’art. 53 Dlgs 546/1992
richiamato solo per descrivere la ratio della declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal giudice tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione sfavorevole del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve riguardare esattamente la decisione oggetto di ricorso; il deposito di un provvedimento diverso, anche se tra le stesse parti e dello stesso ufficio giudiziario, rende improcedibile il ricorso.
- L'onere di corretta allegazione del provvedimento impugnato è un presidio processuale autonomo: la Corte non può esaminare il merito delle censure se non è posta in condizione di verificare il contenuto della sentenza effettivamente gravata.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte soccombente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, salvo che la controparte non si sia costituita, nel qual caso non vengono liquidate spese di lite.
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