Cassazione Civile, Ordinanza n. 37939/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie, con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRPEF, IRAP e IVA riferiti allo studio professionale di cui egli era partecipante. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; l’Agenzia proponeva appello. La CTR dichiarava invece cessata la materia del contendere. In Cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR attribuito all’istanza dell’Ufficio un contenuto diverso da quello reale: l’istanza non chiedeva la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, ma si limitava a informare il giudice che, in altro giudizio relativo all’accertamento societario presupposto, era stata presentata istanza di definizione della lite e che, in quel diverso processo, l’Ufficio aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. Secondo la ricorrente, la CTR aveva quindi pronunciato oltre il perimetro delle domande effettivamente formulate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha osservato che il contenuto dell’istanza trascritta nel ricorso era inequivoco e dimostrava che l’Ufficio aveva soltanto segnalato l’esito di un diverso giudizio relativo alla società, senza chiedere la cessazione della materia del contendere nel presente processo. La CTR, pronunciando la cessazione della materia del contendere in questo giudizio, aveva quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., decidendo al di fuori del petitum e della causa petendi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà esaminare il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
"principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"; divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o di pronunciare su domande diverse da quelle proposte
Il giudice non può attribuire o negare un bene diverso da quello richiesto, né pronunciarsi oltre i limiti del petitum e della causa petendi; la violazione si ha quando la decisione eccede il perimetro delle domande effettivamente formulate dalle parti.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di decidere esclusivamente entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte dalle parti.
- L’attribuzione a un’istanza di un contenuto diverso da quello inequivocamente emergente dal suo testo integra violazione dell’art. 112 c.p.c. se conduce a una pronuncia non richiesta.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è illegittima quando non sia stata chiesta o non trovi fondamento nell’oggetto del giudizio in corso, ma solo in un diverso procedimento.
- Se la decisione di merito è viziata da ultrapetizione o da pronuncia al di fuori del perimetro delle domande, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per l’esame della controversia residua.
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