Sentenza n. 636/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della nota prot. n. 7933 dell'8.5.2025, notificata via pec in pari data, del SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, con cui è stato disposto il diniego definitivo dell'istanza unica presentata il 7.3.2025 da Inwit ai sensi degli artt. 44 e 49 CCE, per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile prevista nel PNRR nel Comune di Fratte Rosa, via Gioacchino Rossini; della nota del Responsabile del Settore 3 Tecnico del Comune di Fratte Rosa del 6.5.2025, prot. n. 2812, con cui viene confermato il parere negativo prot. 2470 del 22.4.2025; di ogni altro atto, verbale e nota, anche interlocutoria ed endoprocedimentale, ad essi presupposti, consequenziali e connessi, tra cui: della nota del SUAP prot. n. 4929 del 18.3.2025 (doc. 4) e l'allegata nota del 18.3.2025 del Comune di Fratte Rosa prot. n. 1683; della determinazione del SUAP prot. n. 7181 del 23.4.2025, con funzione di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e relativi allegati e la nota prot. n. 7675 del 5.5.2025;.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'istanza unica per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, unitamente agli atti presupposti e al parere comunale negativo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro sull'istanza unica presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di una stazione radio base prevista nel PNRR nel Comune di Fratte Rosa. Sono stati impugnati anche il parere negativo del Comune, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, preso atto del deposito del titolo unico n. 6_2026 del 16 febbraio 2026, rilasciato a seguito del riesame in contraddittorio disposto con precedente ordinanza, ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, in assenza di specifiche richieste delle parti.
Norme richiamate
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Costituiscono la base normativa dell'istanza unica per la realizzazione della stazione radio base; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento; la sentenza non valuta la legittimità di tale atto.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rilascia il titolo richiesto a seguito di riesame in contraddittorio e il ricorrente dichiara che tale sopravvenienza soddisfa la propria pretesa, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenuta attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato; nel caso esaminato, il rilascio del titolo unico ha costituito la ragione per la definizione del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando sussistano ragioni ritenute idonee dal giudice e non siano state formulate specifiche richieste sulle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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