Ordinanza n. 2293/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - della delibera della Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione del Ministero dell'Interno emessa in data 15.10.2025 e notificata all'interessato Sig. -OMISSIS- in data 14.11.2025 tramite consegna a mani della Polizia Penitenziaria presso la Casa di Reclusione d-OMISSIS- con cui la Commissione Centrale ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in Legge 15 marzo 1991, n. 82 nei confronti del collaboratore e del suo nucleo familiare; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha disposto incombenti istruttori, acquisendo gli atti e i documenti del procedimento dopo la loro declassificazione, ritenendoli necessari per la decisione. Nelle more dell'acquisizione ha sospeso l'esecuzione della delibera impugnata. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 e ha rinviato la decisione sulle spese all'esito del giudizio. Non è stata definita la domanda di annullamento.
Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione che ha disposto la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore e del suo nucleo familiare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 15 ottobre 2025, notificata il 14 novembre 2025, con cui la Commissione Centrale del Ministero dell'Interno ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione previsto dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In camera di consiglio l'Amministrazione ha chiesto un rinvio per procedere alla declassificazione degli atti del procedimento; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tali atti e documenti per disporre di un quadro completo della vicenda.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori e dell'acquisizione degli atti necessari alla decisione.
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82
Indicato quale fondamento normativo del programma speciale di protezione oggetto della delibera impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari, ai fini della decisione, atti e documenti non ancora disponibili, può disporre incombenti istruttori e rinviare la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
- Se l'amministrazione deve procedere alla declassificazione degli atti del procedimento per consentirne l'acquisizione processuale, il giudice può attendere tale attività e acquisire successivamente la documentazione necessaria a definire il quadro della controversia.
- Nelle more dell'espletamento degli incombenti istruttori, il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, senza definire il merito della domanda di annullamento, quando ritenga necessaria una tutela interinale.
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